Revocazione della confisca di prevenzione e prova nuova non deducibile (Cass. pen. Sez. I n. 41617 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, la revocazione ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo giudizio, di merito o di legittimità, su aspetti già esaminati nei giudizi di impugnazione ordinaria, al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 e in assenza di elementi sopravvenuti idonei a escludere l’originaria sussistenza dei presupposti della misura ablativa. È prova nuova solo quella formatasi dopo la conclusione del procedimento di prevenzione ovvero quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è quella deducibile e non dedotta, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. Il ricorso per cassazione che riproponga ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza correlarsi alle argomentazioni della decisione impugnata, è inammissibile per mancanza di specificità, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il provvedimento ablatorio trae origine da un procedimento penale definito con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., nel quale il ricorrente era stato riconosciuto concorrente, nella veste di extraneus, in una serie di fatti di peculato commessi da un terzo, all’epoca giudice delegato in procedure fallimentari. Nel successivo procedimento di prevenzione il ricorrente era stato destinatario della confisca di un immobile e di quote societarie.

Avverso il decreto del 04.12.2024 della Corte di appello di Perugia, che aveva disatteso la richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, hanno proposto ricorso per cassazione sia il destinatario della misura sia la sorella, quest’ultima quale terza interessata. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del soggetto destinatario della confisca è dichiarato inammissibile per essere stato proposto da difensore non cassazionista, non iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Quanto all’impugnazione della terza interessata, il primo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente, per avere la Corte territoriale raffrontato deposizioni testimoniali di ufficiali di polizia giudiziaria non acquisite agli atti con le risultanze delle indagini preliminari, e sostiene che la coincidenza tra prove già esistenti e prova formatasi in dibattimento non escluderebbe il requisito della novità.

La Corte rileva che tali argomentazioni non superano la soglia delle doglianze generiche e assertive. Ricorda che il ricorso per cassazione non può fondarsi su motivi che ripropongano ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi tali motivi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità va apprezzata non solo per genericità, ma anche per difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di aspecificità conducente all’inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come affermato da Sez. 4 n. 19364 del 14.03.2024, Sez. 6 n. 23014 del 29.04.2021 e Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019.

Nel caso concreto la critica resta incontrollabile, per non essere precisate le risultanze investigative, le dichiarazioni e gli ufficiali di polizia giudiziaria coinvolti, e per non essere indicata l’efficacia disarticolante delle lamentate distonie dichiarative.

Il secondo motivo, osserva la Corte, auspica una mera rivalutazione di elementi già considerati e contesta in radice i presupposti del provvedimento ablatorio, senza dimostrare l’intervento di elementi genuinamente nuovi. Si richiama il principio per cui la revocazione non può supplire a un nuovo giudizio su aspetti già esaminati, secondo Sez. 5 n. 18000 del 14.02.2024 e Sez. Un. n. 43668 del 26.05.2022, che ha definito prova nuova quella sopravvenuta o preesistente incolpevolmente scoperta. Il motivo è pertanto versato in fatto, reiterativo e privo di supporto argomentativo.

Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma, stimata equa in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, in conformità a Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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