Revocazione per errore di fatto inammissibile se chiede riesame delle valutazioni (Cass. civ. Sez. III n. 6391 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione, ove prospetti un preteso vizio di motivazione del provvedimento impugnato o chieda il riesame delle valutazioni ivi compiute, è inammissibile: esso esorbita dal perimetro del rimedio delineato dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. L’errore di fatto rilevante consiste nella sola erronea percezione dei fatti di causa, che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti. L’errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza impugnata e atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e può riguardare unicamente gli atti interni al giudizio di cassazione. I requisiti di cui all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. devono sussistere anche con riferimento all’impugnazione per revocazione.
Il Fatto
Una ricorrente propone ricorso per revocazione avverso un’ordinanza della Corte di cassazione, resa su un precedente ricorso in materia di legittimità. Resiste con controricorso una parte dei soggetti già coinvolti nel giudizio concluso dal provvedimento impugnato; altri rimangono intimati.
Nel corso del procedimento la ricorrente deposita memoria e chiede l’attribuzione della causa ad altra sezione della Corte, formulando istanza di astensione o, in mancanza, di ricusazione dell’intera sezione. Il Presidente Aggiunto dispone l’immediata disamina dell’istanza con collegio della Prima Sezione civile, che la dichiara inammissibile. Il ricorso per revocazione viene poi riunito a un secondo ricorso, iscritto separatamente a ruolo e in apparenza costituente duplicazione della medesima iscrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il ricorso contiene plurime censure, alcune delle quali palesemente inammissibili per carenza dei requisiti minimi di cui all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., richiesti anche per l’impugnazione per revocazione, come affermato da Cass. n. 30720 del 19/10/2022 Rv. 666067-02.
Il motivo relativo alla mancata sottoscrizione dell’ordinanza da parte del consigliere relatore è manifestamente inammissibile: l’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che il ricorso trattato in camera di consiglio sia deciso con ordinanza e l’art. 134, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. stabilisce che l’ordinanza collegiale sia sottoscritta dal solo presidente. La prescrizione formale non può essere interpretata invocando la prevalenza del contenuto sulla forma.
I restanti motivi sono inammissibili perché chiedono il riesame delle valutazioni compiute dal provvedimento impugnato rispetto ai motivi di appello. Essi esorbitano dal perimetro del rimedio, come delineato da Sezioni Unite n. 20013 del 19/07/2024 Rv. 671759-01. L’errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza e atti, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione, incidendo unicamente sulla pronuncia della Corte.
Nel caso concreto un motivo non integra un motivo di revocazione, poiché denuncia un preteso vizio di motivazione del resto insussistente, stante la compiuta esaustività della disamina operata. Quanto agli altri, oltre alla non configurabilità di errori di fatto meramente percettivi, si ravvisa un radicale e insanabile difetto di specificità. Il ricorso in concreto prospetta una sorta di ulteriore impugnazione del provvedimento già emesso, ed è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.
Il Collegio, in considerazione dell’evidente temerarietà dell’impugnazione, applica la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. in favore delle controparti e quella ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle ammende. Non è disposta la cancellazione delle espressioni offensive ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ., per impossibilità di puntuale espunzione. Gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ex art. 331, comma 4, cod. proc. pen. Si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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