Improcedibile il ricorso per cassazione se non è depositata copia autentica della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. 3 n. 13831 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, ne impegna la posizione: sorge l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. L’omesso deposito non è sanabile mediante la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., determinando l’improcedibilità del ricorso. Il principio si applica anche quando il ricorso risulti notificato nel termine breve decorrente dall’asserita data di notificazione, poiché la procedibilità costituisce verifica preliminare rispetto all’ammissibilità.
Il Fatto
La ricorrente conveniva in giudizio un professionista per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’asserita negligenza professionale nell’adempimento del mandato a depositare istanza di ammissione al passivo del fallimento della società datrice di lavoro. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito. Il tribunale rigettava la domanda risarcitoria per mancata prova del nesso di causalità e la corte d’appello confermava la decisione, condannando la parte soccombente alla refusione delle spese processuali.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 dicembre 2023, illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso: pur avendo la ricorrente dedotto l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, non risultava prodotta da alcuna delle parti la copia autentica della sentenza notificata con la relativa relata di notifica. Il ricorso risultava inoltre tardivamente proposto avverso la sentenza depositata il 19/10/2023.
Il collegio ha precisato che la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione: tale dichiarazione, quale manifestazione di autoresponsabilità, fa sorgere in capo alla parte l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. Nessun rimedio successivo è possibile tramite la produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 6/07/2022.
La Corte ha escluso l’applicabilità del principio affermato da Cass. 30/04/2019, n. 11386, poiché il ricorso risultava notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata. La procedibilità si pone come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità del ricorso, sicché la notificazione nel termine breve non rileva in assenza del deposito della copia autentica.
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente e con raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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