Il socio accomandante non è legittimato a impugnare l’avviso notificato alla società (Cass. civ. Sez. 5 n. 1663 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione processuale ad impugnare un atto impositivo emesso nei confronti di una società integra una questione di legitimatio ad causam, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il difetto di legittimazione attiva deve essere riscontrato alla stregua della sola fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo dalla titolarità effettiva del rapporto dedotto in causa. Nelle società in accomandita semplice, la sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari non attribuisce al socio accomandante superstite la qualità di legale rappresentante della società, nemmeno quando egli abbia assunto in concreto la gestione sociale. L’ingerenza nell’amministrazione comporta esclusivamente la perdita del beneficio della limitazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., senza determinare l’acquisto del potere di rappresentanza. Ne consegue che il socio accomandante, ancorché unico superstite, difetta di legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento intestato alla società e notificatogli in quanto mero recettore della notifica.
Il Fatto
A seguito del decesso dell’unico socio accomandatario, la socia accomandante superstite era rimasta unica socia della s.a.s. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a mani della stessa due avvisi di accertamento: uno emesso nei confronti della società per il recupero a tassazione del reddito non dichiarato, Irap e Iva, e l’altro relativo al conseguente maggior reddito di partecipazione accertato in capo alla socia. La contribuente aveva impugnato separatamente entrambi gli atti, dolendosi della illegittimità della notifica dell’avviso intestato alla società, eccependo il difetto del proprio potere di rappresentanza. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi, riuniti, e la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la decisione, ravvisando la validità della notifica e la definitività dell’atto non impugnato dal soggetto legittimato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla socia accomandante avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. In applicazione del principio, già affermato da Cass. n. 12867/2025, la legittimazione a impugnare l’atto impositivo intestato alla società spetta esclusivamente a quest’ultima, quale soggetto passivo del rapporto tributario. La verifica della titolarità della situazione giuridica soggettiva azionata, precisano i giudici di legittimità, è questione preliminare rilevabile in ogni stato e grado, che va condotta sulla base della sola allegazione di parte, a prescindere dall’effettiva spettanza del credito o del debito dedotto.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato l’avviso di accertamento intestato alla società nella dichiarata qualità di mero recettore della notifica, avendo fondato le proprie difese proprio sulla carenza del potere di rappresentanza. Tale circostanza, ad avviso della Corte, lungi dal fondare la legittimazione all’impugnazione, ne ha evidenziato il difetto radicale: l’atto non conteneva pretese impositive o sanzionatorie nei confronti della socia, non essendo diretto ad attingere la sua sfera giuridica personale.
Quanto alla posizione della socia in proprio, la Corte ha richiamato il principio, espresso da Cass. n. 15067/2011, secondo cui l’art. 2323 cod. civ., nel prevedere la nomina di un amministratore provvisorio in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, esclude implicitamente che il socio accomandante superstite possa assumere la qualità di rappresentante della società. L’eventuale ingerenza nell’amministrazione sociale, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., non determina l’acquisto del potere di rappresentanza, che resta disciplinato dalle regole proprie del tipo sociale e dallo statuto.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla socia nella qualità, difettando la legittimazione attiva. Ha invece respinto il ricorso proposto dalla stessa in proprio: l’accertamento di fatto, compiuto dalla Commissione regionale e riservato al giudice di merito, aveva ritenuto provato che la socia avesse continuato a gestire la società dopo la morte dell’unico socio accomandatario, senza provvedere alla nomina di un amministratore provvisorio né allo scioglimento della società. Tale ingerenza nella gestione sociale, non censurabile in sede di legittimità, ha comportato la perdita del beneficio della limitazione di responsabilità, con conseguente personale esposizione della socia alle pretese creditorie, ivi comprese quelle tributarie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.