Responsabilità professionale dell’avvocato e perdita del termine per ricorrere (Cass. civ. Sez. III n. 2108 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato per la mancata proposizione del ricorso per cassazione, il giudizio prognostico di vittoria va condotto verificando la giuridica fondatezza del ricorso non proposto. Il vizio di motivazione della sentenza di merito è inammissibile quando attiene a questioni di diritto rispetto alle quali il giudice sia pervenuto a una soluzione giuridicamente esatta, operando la funzione nomofilattica della Corte anche a fronte di una motivazione apparente. L’obbligo contributivo del datore di lavoro, affermato in caso di licenziamento illegittimo, resta commisurato alla retribuzione contrattualmente dovuta anche nel periodo di quiescenza del rapporto, ma non si traduce in un obbligo dell’ente previdenziale di versare esso stesso quanto il datore non abbia corrisposto. La liquidazione anticipata della contribuzione previdenziale presuppone la cessazione dell’attività lavorativa in Italia e il trasferimento all’estero con carattere di definitività.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario agiva in giudizio nei confronti del proprio avvocato per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata impugnazione, per decorrenza del termine, di una sentenza della corte d’appello che aveva rigettato la sua domanda di liquidazione anticipata della contribuzione previdenziale e di accredito dei contributi dovuti dal datore di lavoro in un periodo di licenziamento illegittimo. Il convenuto si costituiva resistendo.

Il tribunale rigettava la domanda, ritenendo non favorevole il giudizio prognostico di vittoria del ricorso non proposto. La corte d’appello confermava il rigetto. Il soccombente ricorreva per cassazione, resistito dal controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per assenza di valida motivazione sull’interpretazione della normativa. La Corte lo dichiara inammissibile, rilevando che il vizio motivazionale, quando attiene a questioni di diritto e non di fatto, è irrilevante se il giudice del merito è comunque pervenuto a una soluzione giuridicamente esatta. Richiamando Sezioni Unite n. 2731 del 2017, si afferma il potere della Corte, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, come la motivazione omessa, purché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Il secondo motivo censurava la valutazione prognostica con riferimento agli art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 e art. 18 legge n. 300/1970. Il ricorrente sosteneva che l’ente previdenziale avrebbe dovuto conteggiare i contributi dovuti dal datore di lavoro condannato sino al massimale pensionabile. La Corte rigetta il motivo, osservando che la pronuncia nomofilattica invocata, Sezioni Unite n. 15143 del 2007, riguarda l’obbligo contributivo del datore di lavoro e non un obbligo dell’ente previdenziale di versare esso stesso quanto il datore non abbia corrisposto nel conto assicurativo del lavoratore. La valutazione prognostica del giudice d’appello risulta pertanto esatta.

Il terzo motivo denunciava l’interpretazione restrittiva dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998. La Corte lo dichiara manifestamente infondato, condividendo il richiamo a Cass. sez. L n. 6340 del 2010: la liquidazione anticipata spetta solo a chi abbia cessato l’attività lavorativa e il cui trasferimento all’estero abbia carattere di definitività. Nel caso di specie risultava pacifico che il lavoratore era rimasto in Italia per anni.

Il quarto motivo, relativo all’omessa pronuncia su una domanda di accertamento della responsabilità professionale, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo la valutazione prognostica di mancata vittoria giuridicamente corretta. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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