Inammissibile il ricorso che non censura la ratio della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 7266 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non la censura specificamente, restando essa non scalfita. È parimenti inammissibile il motivo che si risolve nella critica di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, incensurabili in sede di legittimità quando plausibilmente motivati. La deduzione di un vizio di insufficienza della motivazione non è proponibile ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., traducendosi nella contestazione della valutazione delle fonti probatorie. Il motivo che introduce una questione non decisa dal giudice d’appello, che abbia statuito sulla base della ragione più liquida, è affetto da astrattezza e travisamento della decisione impugnata.

Il Fatto

Gli originari attori convenivano in giudizio una banca per far dichiarare la nullità, l’annullabilità o la risoluzione per inadempimento di un contratto di gestione di investimento in fondi comuni, stipulato nel 1999 e risolto per recesso nel 2002, lamentando la mancata informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari e una grave perdita dell’investimento. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello rigettava il gravame.

I ricorrenti, anche quali eredi di uno degli attori originari, propongono ricorso per cassazione affidato a sei motivi, resistito dalla banca controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e contraddittoria, è dichiarato inammissibile: esso si risolve in una critica di insufficienza della motivazione, vizio non deducibile ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., concernendo impropriamente la valutazione delle fonti probatorie.

Il secondo motivo, con rubrica promiscua di più vizi ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., denuncia l’inadempimento dell’obbligo informativo in relazione al decremento del patrimonio superiore al 30 per cento del controvalore totale, ex art. 28, comma 4, Reg. Consob n. 11522/1998. Esso non si confronta con la ratio decidendi, secondo cui il parametro di riferimento non è la singola operazione ma l’intero portafoglio, di cui gli appellanti non avevano indicato la consistenza. Il motivo è inammissibile.

Il terzo motivo, sulla violazione della regola di adeguatezza delle informazioni e degli artt. 36 ss. Reg. Consob, è inammissibile perché critica un apprezzamento di fatto incensurabile, relativo alla coerenza degli investimenti rispetto al benchmark e al grado di rischio contrattualmente assunto. La Corte richiama sul punto i propri precedenti Cass. n. 23568/2020, n. 24/2017, n. 8089 e 24545/2016.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ., non indicando il contenuto delle allegazioni asseritamente incontestate. Il quinto motivo, sulla responsabilità precontrattuale da contatto sociale e sulla prescrizione decennale, travisa la ratio decidendi: la Corte d’appello non si è pronunciata sulla prescrizione, avendo deciso sulla base della ragione più liquida, ossia la genericità della contestazione.

Il sesto motivo, sull’art. 92 cod. proc. civ., è inammissibile perché contesta il mancato esercizio del potere compensativo, incensurabile in sede di legittimità, richiamandosi Cass. n. 11329/2019. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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