Travisamento del fatto nel diniego di permesso di costruire per fabbricato collabente (TAR Sicilia n. 605 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato collabente è illegittimo per eccesso di potere per travisamento del fatto quando l’amministrazione fonda il provvedimento su un asserito contrasto tra la perizia giurata allegata all’istanza e la cartografia storica in proprio possesso, laddove dall’apertura e dal raffronto di ciascun documento emerga invece la piena sovrapponibilità grafica delle sagome dell’immobile. In tale evenienza il titolo edilizio richiesto ben può essere rilasciato per la demolizione e ricostruzione del manufatto nella superficie richiesta. La violazione procedimentale dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 resta assorbita dall’accoglimento del profilo sostanziale, che garantisce l’effetto conformativo più ampio.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un appezzamento di terreno su cui insiste un’unità parzialmente diruta, ha dapprima ottenuto il rilascio di un permesso di costruire per la demolizione e ristrutturazione del fabbricato con mutamento di destinazione d’uso in residenziale, non avviando però i lavori nei termini. Con successiva istanza ha richiesto un nuovo titolo edilizio per la ristrutturazione dell’edificio collabente, per una superficie complessiva inferiore rispetto a quella che si assumeva essere la consistenza originaria del manufatto.

All’istanza il privato ha allegato una perizia giurata che ricostruiva documentalmente, al 1954, la presenza di un edificio di consistenza superiore a quella rappresentata dall’amministrazione. Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che la reale consistenza del fabbricato corrispondesse alla sola porzione con copertura a due falde, mentre la restante parte costituirebbe area scoperta delimitata da muretti. All’esito del contraddittorio procedimentale il permesso è stato negato, con conseguente ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità il primo motivo, nella parte in cui denuncia l’eccesso di potere per erronea valutazione del fatto, ove l’amministrazione nega la sussistenza di una struttura di superficie complessiva superiore ai 100 mq. Il motivo è fondato.

Dal raffronto della consulenza tecnica del ricorrente con gli atti richiamati nel provvedimento negativo emerge un quadro opposto a quello rappresentato dal Comune. Il rilievo aerofotogrammetrico del 1991 ritrae la sagoma di un immobile non regolare, compatibile con quanto ricostruito nella perizia giurata. Le medesime conclusioni sono confortate dall’ingrandimento digitale delle aerofotogrammetrie del 1985 e del 1996, che restituiscono l’immobile con la stessa sagoma irregolare. Il volo IGM del 1954, già considerato nella perizia, fa riferimento inequivocabile alla presenza di un manufatto di dimensioni superiori alla superficie richiesta nel permesso di costruire.

Lo stralcio del foglio catastale e le risultanze dell’atto di divisione possono costituire principio di prova sulla superficie del manufatto, ma non sono sufficienti a legittimare il giudizio negativo in presenza di altre specifiche prove contrarie. Non sussiste, dunque, la differenza tra l’immobile ritratto nella perizia giurata e le aerofotogrammetrie in possesso dell’amministrazione: dall’apertura di ciascun documento se ne apprezza la piena sovrapponibilità grafica.

Ne consegue che l’amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato con eccesso di potere per travisamento del fatto, poiché il titolo edilizio richiesto ben poteva essere rilasciato per la demolizione e ricostruzione di un immobile della superficie indicata. Il profilo di violazione procedimentale dell’art. 10-bis resta assorbito, perché l’accoglimento del motivo sostanziale garantisce l’effetto conformativo più ampio, secondo il principio di economia processuale richiamato dalla adunanza plenaria n. 5 del 2015. È invece infondato il motivo relativo alla disciplina regionale sull’edificazione in zona agricola, non avendo il ricorrente dimostrato la propria appartenenza alla categoria degli imprenditori agricoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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