Errata corrige del PRG e onere di impugnazione dello strumento urbanistico (TAR Sicilia n. 208 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale del piano regolatore generale è ammessa soltanto quando l’imperfezione descrittiva sia ravvisabile ictu oculi, senza dar luogo ad alcuna attività di interpretazione della volontà dell’Amministrazione. Se invece la difformità di classificazione urbanistica costituisce espressione di una scelta discrezionale, la relativa contestazione deve essere proposta mediante tempestiva impugnazione dello strumento urbanistico e non può essere recuperata oltre il termine decadenziale attraverso un’atipica azione di accertamento dell’obbligo di provvedere all’errata corrige. È inoltre inammissibile, per difetto di autonoma impugnabilità, il ricorso avverso l’atto meramente confermativo che non sia preceduto da una nuova istruttoria né da una nuova ponderazione degli interessi.
Il Fatto
Con DDG n. 169/2017 il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica ha approvato la revisione del Piano Regolatore Generale di un Comune siciliano. Per effetto di tale approvazione, un lotto di proprietà dei ricorrenti, in precedenza destinato ad area turistico-alberghiera, è stato riclassificato a verde agricolo, sulla base del parere del Genio Civile che, in ordine alle zone edificabili, aveva rilevato l’impossibilità di esprimere un giudizio di suscettività edificatoria.
Ritenendo inadeguata la relazione geologica allegata al piano, i ricorrenti hanno chiesto all’Autorità regionale la correzione del decreto di approvazione. La richiesta è stata riscontrata con nota che ha ribadito l’impossibilità di modificare il piano se non attraverso una procedura di variante di iniziativa comunale. Avverso tale nota i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’annullamento, unitamente a una domanda risarcitoria, senza avere impugnato il decreto di approvazione del piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari dell’Amministrazione resistente, giudicandole fondate. La questione centrale attiene alla distinzione tra errore materiale e scelta discrezionale: richiamando l’orientamento del Giudice d’appello, il Tribunale afferma che la correzione dell’errore materiale può modificare lo strumento urbanistico solo quando l’imperfezione sia ravvisabile senza interpretazione della volontà amministrativa. Occorre pertanto accertare se ci si trovi dinanzi a un errore doverosamente da elidere ovvero a una scelta discrezionale dell’Amministrazione.
Nel caso concreto ricorre la seconda ipotesi: sulla scorta del parere del Genio Civile, il fondo dei ricorrenti è stato classificato in zona agricola, mentre quello contiguo ha ricevuto una diversa classificazione edificatoria. Proprio in ragione dell’asserita disparità di trattamento, i ricorrenti avrebbero dovuto tempestivamente impugnare il piano regolatore. La mancata impugnazione rende l’azione esperita finalizzata ad accertare un preteso obbligo di errata corrige, strumentalmente utilizzata per eludere il termine decadenziale previsto per l’annullamento del piano.
Il Tribunale rileva un ulteriore profilo di inammissibilità. La nota impugnata ha natura meramente confermativa di una precedente nota con cui l’Autorità regionale aveva già rappresentato l’impossibilità di procedere a modifiche del piano se non tramite variante. Il Collegio ricostruisce la linea distintiva tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato n. 7804 del 2019: il discrimine corre lungo la verifica della rinnovazione dell’esercizio del potere amministrativo. L’atto meramente confermativo si ha quando l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento, senza nuova istruttoria né nuova motivazione.
Poiché la nota gravata si limita a ribadire il contenuto della precedente determinazione, senza aprire un nuovo procedimento, essa è priva di valenza provvedimentale e non è autonomamente impugnabile. Dall’omessa tempestiva impugnazione della precedente nota reiettiva, dotata di autentica valenza provvedimentale, consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente; nulla è disposto verso la ditta controinteressata non costituita.
Nota della Redazione
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