Verifica dei requisiti e offerta economica nella vigilanza privata (TAR Basilicata n. 137 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione della lex specialis di gara deve essere condotta in modo sistematico e complessivo, valorizzando tutti gli elementi della documentazione di gara e i chiarimenti ufficiali resi dalla stazione appaltante, senza frazionare le clausole in letture atomistiche e decontestualizzate. L’offerta economica è inammissibile solo se il prezzo supera effettivamente la base d’asta, computata secondo i criteri indicati nel disciplinare e nel modulo di offerta. Nell’ambito della verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria, la clausola che richiede bilanci “regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando” consente all’operatore di fare riferimento agli ultimi tre esercizi per i quali risultino disponibili dati certi, e il requisito del fatturato complessivo triennale resta soddisfatto anche in assenza di una soglia minima annuale. L’onere di impugnazione dei provvedimenti di diniego di accesso, resi mediante comunicazione satisfattiva, impone di contestare tempestivamente la veridicità della documentazione indicata come pubblicata in piattaforma, pena la tardività delle censure formulate in un momento successivo.
Il Fatto
La società, seconda graduata nella procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso gli immobili regionali, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 2 disposta in favore della controinteressata, deducendo due motivi: l’offerta economica per il servizio di televigilanza sarebbe stata formulata “al rialzo” rispetto alla base d’asta, e la controinteressata avrebbe dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria con riferimento a un triennio non corrispondente a quello indicato dal disciplinare.
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato anche la successiva determinazione di rettifica e ha dedotto che il bilancio 2022 della controinteressata sarebbe stato approvato solo in epoca successiva alla pubblicazione del bando, rendendo insufficiente il fatturato comprovabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo osservando che la base d’asta del servizio di televigilanza era determinata dal prodotto tra il numero di telecamere, i mesi di durata e il costo mensile unitario di € 15,00, per un totale di € 4260,00. Il modulo di offerta, precompilato nel numero di unità, richiedeva l’indicazione di un importo unitario per l’intera durata contrattuale, e l’offerta della controinteressata, moltiplicando € 292,72 per nove telecamere, restituiva un totale di € 2634,50, inferiore alla base d’asta. L’interpretazione atomistica prospettata dalla ricorrente è stata quindi respinta, anche valorizzando il comportamento uniforme degli altri concorrenti e il principio del favor partecipationis.
Quanto al secondo motivo, la censura relativa alla mancata approvazione del bilancio 2022 è stata dichiarata tardiva: la stazione appaltante, rispondendo all’istanza di accesso del 21 novembre 2025, aveva indicato che tutta la documentazione era stata pubblicata in piattaforma. Tale comunicazione satisfattiva, non impugnata, rendeva i documenti conoscibili già alla data della risposta, con la conseguenza che la relativa deduzione avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente e non solo in sede di motivi aggiunti.
Il Collegio ha inoltre precisato che la clausola del disciplinare, ancorando la comprova del fatturato ai bilanci “regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando”, giustificava il riferimento al triennio 2020-2021-2022 in assenza di un bilancio 2023 approvato, e che il requisito, riferito al valore complessivo del triennio, restava comunque soddisfatto anche con sole due annualità, richiamando il precedente di Cons. Stato, sez. V, n. 8168 del 2019.
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Nota della Redazione
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