Il recesso e la rimodulazione dello swap non sanano il difetto di forma scritta del contratto-quadro originario (Cass. civ. n. 24015 del 06.09.2021)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di interest rate swap concluso senza accordo-quadro redatto per iscritto con un intermediario, il quale in seguito sia stato incorporato in altra società intermediaria, già legata al medesimo investitore da un valido contratto-quadro, la c.d. rimodulazione del contratto originario di swap – mediante il recesso anticipato dell’investitore e la contestuale conclusione di un nuovo contratto direttamente con l’intermediario incorporante – comporta che il requisito della forma scritta del contratto-quadro ex art. 23 t.u.f. sussista solo con riguardo alla nuova operazione, lasciando permanere l’invalidità della prima per difetto di tale requisito.
Il Fatto
La società aveva concluso diverse operazioni in derivati con due diversi istituti bancari, successivamente incorporati in un unico intermediario. In particolare, aveva stipulato un contratto di swap nel 2002 con una banca, senza che fosse stato sottoscritto un contratto-quadro, e aveva poi aderito a una operazione di rinegoziazione del derivato direttamente con la società incorporante. Il giudice di merito aveva ritenuto valide le operazioni, ravvisando una ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator da parte del consiglio di amministrazione della società e reputando efficace la dichiarazione di operatore qualificato. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità dei contratti per difetto di forma scritta del contratto-quadro e l’omessa pronuncia su alcune domande.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto chiarito che la fusione per incorporazione non determina l’automatica estensione del contratto-quadro stipulato con una società incorporata ai rapporti facenti capo a un’altra società incorporata. Tuttavia, nel caso di specie, la rimodulazione dello swap, attuata tramite il recesso dal precedente rapporto e la conclusione di un nuovo contratto direttamente con l’incorporante, ha fatto sorgere un nuovo negozio giuridico, per il quale il contratto-quadro è efficace. La Corte ha quindi accolto il motivo di ricorso relativo all’operazione originaria del 2002, affermando che la domanda di nullità per difetto di forma scritta doveva essere esaminata con riferimento esclusivo allo swap originario, nel quale la società incorporante era subentrata. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio.
La Corte ha inoltre disatteso gli altri motivi di ricorso. Ha ritenuto infondata la censura concernente l’omessa pronuncia sulla ratifica, in quanto la corte territoriale si era ampiamente occupata della questione. Ha reputato infondata la doglianza sulla validità della dichiarazione di operatore qualificato, confermando che la sua collocazione nelle premesse del contratto-quadro non ne inficia l’efficacia. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulla nullità dei contratti per difetto di causa in concreto, in quanto proposto solo in appello e non supportato da risultanze processuali idonee a fondare un rilievo d’ufficio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.