Travisamento della prova documentale e ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. V n. 34691 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consiste in un errore percettivo del giudice sul fatto probatorio in sé, trova il suo rimedio istituzionale nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove ricorrano i presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Se invece il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, e il travisamento riflette la lettura prospettata da una parte, il vizio si deduce ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., secondo che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Integra il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. la sentenza che ometta di esaminare un dato probatorio immediatamente evidente e oggetto di discussione tra le parti.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento emessa dalla società concessionaria per la riscossione e l’avviso di accertamento IMU del Comune per l’anno d’imposta 2012, deducendo la mancata previa notifica di quest’ultimo e chiedendo la nullità dell’atto con inefficacia dell’ingiunzione. Nel corso del giudizio il difensore comunicava il decesso del ricorrente.

La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che la morte del mandante avesse estinto il mandato, essendo intervenuta prima del deposito del ricorso e richiedendosi un nuovo mandato degli eredi. Gli eredi impugnavano la decisione e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, ravvisando la prova dell’irregolarità della notifica dell’atto di accertamento. La società concessionaria ricorreva allora per cassazione con due motivi; il Comune resisteva con controricorso adesivo e gli eredi restavano intimati.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l’omesso esame di una prova ritenuta decisiva: la ricevuta di consegna della raccomandata di notifica dell’avviso di accertamento.

Il Collegio muove dall’indirizzo nomofilattico delle Sezioni Unite n. 5792/2024. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di errore percettivo del giudice, si fa valere con la revocazione per errore di fatto, ove ne sussistano i presupposti. Se invece il fatto probatorio è stato punto controverso e il travisamento riflette la lettura di una parte, il vizio va dedotto ex art. 360, comma primo, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda della natura, processuale o sostanziale, del fatto.

Su queste coordinate, il sindacato richiesto sulla relata di notifica — raccomandata e avviso di ricevimento — è ricondotto all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente censura infatti un’errata lettura del documento nel suo profilo estrinseco, cioè l’affermata mancanza di dati in realtà presenti, e contesta il modo in cui il giudice regionale ha valutato materialmente le prove su dati erronei, prendendo posizione sulle contrapposte allegazioni.

La Corte richiama la motivazione del giudice di secondo grado: dalla documentazione prodotta emergeva l’irregolarità della notifica, poiché il Comune si era limitato ad allegare una copia dell’attestazione di consegna, mentre la prova della notifica può essere data solo dall’avviso di ricevimento, documento idoneo a dimostrare consegna, data e identità del destinatario. Il motivo è dunque fondato, configurandosi come denuncia dell’omesso esame di circostanze di fatto immediatamente evidenti, delle quali la sentenza impugnata non dà conto. Il giudice regionale non ha esaminato il dato probatorio relativo alla notifica, questione che costituiva un punto controverso.

Il secondo motivo, concernente la querela di falso non proposta avverso la cartolina di ricevimento, resta assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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