Nesso causale da amianto e valutazione della prova scientifica (Cass. pen. n. 40243/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati colposi da esposizione ad amianto, il giudice di merito che confermi una assoluzione non può limitarsi a constatare l’incertezza scientifica sul rapporto causale, ma deve esplicitare il percorso di valutazione della prova scientifica, indicando la teoria ritenuta maggiormente accreditata e le ragioni del suo convincimento, anche in presenza di generalizzazioni probabilistiche. La motivazione che si arresta alla mera affermazione di un dibattito scientifico irrisolto, senza un confronto critico con gli studi introdotti nel processo, è apparente e viola l’art. 125 c.p.p. Il vizio di motivazione apparente è deducibile in sede di legittimità anche in caso di conferma di sentenza assolutoria, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, c.p.p., quando il ragionamento del giudice non consenta alcun controllo sulla razionalità della valutazione della prova scientifica.
Il Fatto
Il direttore di uno stabilimento industriale era imputato di omicidio colposo e lesioni colpose per aver cagionato, a causa dell’omessa adozione di misure antinfortunistiche, l’esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto, con conseguente insorgenza di patologie asbesto-correlate (mesoteliomi, tumori polmonari, asbestosi). Il Tribunale di Verbania aveva assolto l’imputato da tutti i reati, ritenendo, per i mesoteliomi, non provato che l’esposizione durante il periodo di direzione fosse causalmente rilevante, e per i tumori polmonari, non provata l’esclusiva o concorrente causalità dell’amianto rispetto al fumo di tabacco. La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma, dichiarava inammissibile l’appello del pubblico ministero per alcuni capi, ritenendolo generico, e confermava nel merito l’assoluzione per gli altri, riprendendo le argomentazioni del primo giudice. Il Procuratore generale proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione apparente e violazione di legge in tema di nesso causale e valutazione della prova scientifica.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso in parte, annullando la sentenza con rinvio limitatamente ai delitti in danno di alcune persone offese, e rigettandolo per altre. Ha preliminarmente chiarito che il limite di cui all’art. 608, comma 1-bis, c.p.p. (che preclude il ricorso per vizi di motivazione in caso di conferma di assoluzione) non opera quando il ricorso denunci una motivazione meramente apparente, in quanto in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125 c.p.p., che impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La Corte ha quindi esaminato la struttura motivazionale della sentenza di appello, rilevando che il giudice di merito, nel confermare l’assoluzione, si era limitato ad affermare apoditticamente l’incertezza scientifica sul rapporto causale, senza esplicitare i criteri di valutazione della prova scientifica introdotta nel processo, né indicare quale teoria fosse maggiormente accreditata nella comunità scientifica.
Con specifico riguardo ai mesoteliomi, la Corte ha censurato la motivazione che escludeva la rilevanza delle esposizioni successive al periodo di induzione, fondandosi sull’assunto (non dimostrato) della impossibilità di determinare la durata del periodo di induzione nel singolo individuo. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve porre a confronto il dato di conoscenza proveniente dalla legge scientifica di copertura con le peculiarità del caso concreto, e non può negare a monte la possibilità di accertare il nesso causale. Per i tumori polmonari, la Corte ha ritenuto errato l’approccio che escludeva la causalità dell’amianto sulla base della sola presenza di un fattore alternativo (il fumo), senza verificare se l’esposizione professionale avesse avuto un ruolo determinante e se gli studi sull’effetto sinergico tra amianto e fumo fossero applicabili al caso concreto. La Corte ha quindi affermato che il giudice di merito deve vagliare la fondatezza delle tesi scientifiche attraverso un confronto critico con gli studi introdotti nel processo, e che la mera constatazione di un dibattito scientifico non risolve il problema probatorio, ma impone una scelta motivata.
Implicazioni Pratiche
- Onere di motivazione rafforzata sulla prova scientifica: In caso di assoluzione per difetto di nesso causale in materia di patologie professionali, l’avvocato del pubblico ministero o della parte civile deve eccepire il vizio di motivazione apparente quando il giudice si limita a constatare l’incertezza scientifica senza esplicitare la scelta tra le teorie contrapposte e senza confrontarsi con gli studi scientifici introdotti nel processo; la sentenza deve indicare le ragioni per cui una determinata teoria è ritenuta maggiormente accreditata.
- Ammissibilità del ricorso per motivazione apparente: Anche in caso di doppia conforme assolutoria, il ricorso per cassazione è ammissibile per denunciare la motivazione apparente, che costituisce violazione dell’art. 125 c.p.p., e non un mero vizio di motivazione; l’avvocato deve qualificare la censura come violazione di legge, specificando i punti in cui il ragionamento del giudice è meramente apparente e non consente il controllo di razionalità.
- Prova del nesso causale in patologie multifattoriali: La presenza di fattori di rischio alternativi (come il fumo) non esclude di per sé il nesso causale con l’esposizione professionale; il difensore della parte offesa deve allegare studi scientifici che dimostrino l’effetto sinergico o additivo dei fattori, e il giudice deve verificare, caso per caso, se l’esposizione professionale abbia avuto un ruolo determinante, non potendo operare un’esclusione astratta; l’avvocato dell’imputato, invece, deve dimostrare l’esistenza di fattori causali alternativi esclusivi, idonei a spiegare la malattia in modo autonomo.
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