Inammissibile il ricorso su equivalenza, pena base e continuazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32467 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, ai sensi dell’art. 69 cod. pen., costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, anche alla stregua di alcuni soltanto dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri adoperati. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra in un potere discrezionale non sindacabile quando la statuizione risulti motivata con riferimento agli elementi dell’art. 133 cod. pen. e non appaia arbitraria o abnorme. Il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., presuppone l’accertamento di un medesimo disegno criminoso, la cui esclusione integra una valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’08.09.2025, per reati in relazione ai quali il giudice di merito ha ritenuto equivalenti le circostanze aggravanti contestate e le attenuanti generiche. La pena base è stata rideterminata in misura più favorevole rispetto a quella originariamente individuata, e il riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto di due precedenti sentenze irrevocabili è stato escluso.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi con il comune riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: inosservanza dell’art. 69 cod. pen. quanto alla mancata prevalenza delle attenuanti; inosservanza dell’art. 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena base; inosservanza dell’art. 81 cod. pen. quanto alla mancata continuazione con i fatti giudicati dalle sentenze irrevocabili richiamate.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i tre motivi e li dichiara tutti inammissibili. Sul primo, la Corte osserva che il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato anche alla stregua di alcuni soltanto dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza necessità di un’analitica esposizione dei criteri adoperati, richiamando Sez. V n. 33114 del 08.10.2020. Nella specie, il giudice territoriale ha motivato il mantenimento del giudizio di equivalenza con riferimento alla gravità del fatto e all’assenza di ulteriori elementi idonei a giustificare una diversa valutazione.
Da qui la conclusione che il motivo, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, sollecita in realtà un’alternativa e più favorevole valutazione degli stessi elementi già apprezzati dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra in un potere discrezionale il cui esercizio non è sindacabile quando la statuizione sia motivata con riferimento agli elementi dell’art. 133 cod. pen. e non appaia arbitraria o abnorme, richiamando Sez. II n. 39716 del 12.07.2018 e Sez. II n. 36104 del 27.04.2017. Il giudice di appello, dando atto dell’eccessività della pena base originaria, l’ha ridotta in misura sensibile commisurandola ai predetti elementi: il motivo, quindi, chiede una ulteriore e non consentita rivalutazione di una statuizione già rimodulata con motivazione non arbitraria.
Sul terzo motivo, la Corte rileva che il giudice territoriale ha escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso valorizzando la distanza temporale tra le condotte, il diverso contesto territoriale e l’eterogeneità dei reati, ritenuti sintomatici di una spiccata pericolosità sociale e di un’inclinazione a delinquere. Si tratta di una valutazione di fatto sull’insussistenza di un programma criminoso unitario, che si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso