Inutilizzabilità del DNA su mozziconi di sigaretta e prelievo di saliva (Cass. pen. Sez. VII n. 10612 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il prelievo di saliva effettuato su mozziconi di sigaretta e su un cotton fioc utilizzati dall’imputato, all’insaputa dello stesso, costituisce attività consentita ai sensi dell’art. 348 cod. proc. pen., non incidendo sulla sfera della libertà personale dell’interessato, poiché riguarda materiale biologico fisicamente separato dalla persona. Il motivo di ricorso che omette di confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La mancanza di specificità si apprezza non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, in data 21.06.2024, aveva confermato la dichiarazione di responsabilità per due episodi di rapina. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in ordine all’illegittima acquisizione del reperto da cui era stato tratto il d.n.a. dell’odierno ricorrente, con conseguente dedotta inutilizzabilità. Con il secondo motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i due episodi di rapina. La questione approdava in legittimità per la dedotta violazione delle regole sull’acquisizione probatoria e per il preteso vizio motivazionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che lo stesso non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo di doglianze già disattese nella sentenza impugnata, è privo di specificità: non si confronta con quanto affermato dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici.
I Giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui la mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Queste ultime non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità.
La Corte ha inoltre considerato il motivo manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui «il prelievo di saliva, avvenuto all’insaputa dell’imputato, su mozziconi di sigaretta ed un “cotton fioc” da costui utilizzati, può essere effettuato ai sensi dell’art. 348 cod. proc. pen., in quanto l’attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell’interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona» (Sez. 2, n. 51086 del 07/10/2016, Franchin, Rv. 269233 – 01).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che lo stesso non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, indicando plurimi indizi gravi, precisi e concordanti. Esula, infatti, dai poteri della Cassazione la ‘rilettura’ degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 348 c.p.p. – Assicurazione delle fonti di prova
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione