Travisamento della prova solo se l’errore cade sul dato percettivo (Cass. civ. Sez. III n. 5608 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova si configura soltanto quando l’errore cade sulla percezione del contenuto oggettivo del mezzo di prova, cioè sul dato formale e testuale (il significante), e non quando investe la valutazione dell’informazione probatoria che da quel dato il giudice ritiene di trarre. Il criterio di individuazione coincide con quello dell’errore di fatto percettivo di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: occorre una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile ex actis su un dato probatorio non equivoco, insuscettibile di interpretazioni diverse e decisivo. È invece inammissibile la censura che contesti il significato da attribuire a una deposizione regolarmente verbalizzata, perché essa si colloca sul piano del merito, sindacabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è configurabile quando il giudice si limiti a valutare le prove proposte dalle parti.

Il Fatto

Un esponente politico locale propone domanda di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa a seguito della pubblicazione, su un quotidiano nazionale, di un articolo che lo indicava come soggetto estraneo alla fondazione organizzatrice, ma intervenuto nella scelta dei nuovi assunti. Il Tribunale accoglie in primo grado; la Corte d’Appello di Napoli, in riforma, rigetta la domanda, ritenendo la pubblicazione scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, per la sussistenza dei requisiti della verità del fatto, della pertinenza e della continenza.

Il ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo un unico motivo, con il quale censura la lettura della deposizione testimoniale resa dalla fonte dell’articolo, sostenendo che da essa non emergerebbe alcuna pressione per l’assunzione di specifiche persone. I controricorrenti resistono con controricorso; la società cedente del ramo d’azienda editoriale resta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i confini del travisamento della prova. Il vizio opera quando l’errore ricade sul momento della percezione del contenuto oggettivo della prova e non sulla valutazione della stessa: è errore sul significante, non sul significato. Esso si traduce nell’impiego di un elemento di prova inesistente o obiettivamente diverso da quello reale, con conseguente affermazione o negazione di un fatto in realtà inesistente o esistente.

Il criterio è quello dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: deve trattarsi di una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile ex actis, ossia del travisamento di un dato probatorio non equivoco e insuscettibile di interpretazioni alternative, oltre che decisivo. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto.

Nel caso concreto il ricorrente non contesta che la dichiarazione ritenuta decisiva dai giudici di appello corrisponda a quanto effettivamente verbalizzato. Egli si diffonde piuttosto sul fatto che da quell’intervista non sarebbe desumibile l’esercizio di pressioni per l’assunzione di chicchessia. In tal modo, osserva la Corte, si contesta la valutazione della prova e non la percezione del suo contenuto esteriore e testuale, con ciò uscendo dai limiti del vizio denunciato.

Quanto al riferimento, prospettato come alternativo, a un errore di percezione e alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020: per dedurre quella violazione occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che egli abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. La Corte precisa di poter qualificare diversamente la censura, secondo Sezioni Unite n. 17931 del 2013, ma il rilievo non muta l’esito.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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