Cumulo del lucro cessante con i costi di avvio e indifferenza risarcitoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 11879 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno per lesione di un interesse legittimo oppositivo, la liquidazione è governata dal cosiddetto principio di indifferenza, in base al quale, a risarcimento avvenuto, il danneggiato deve trovarsi in una situazione patrimoniale né più favorevole né più sfavorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se l’illecito non fosse stato commesso. Ne consegue che il danno da lucro cessante non può essere cumulato con le spese fisse sostenute per l’avvio dell’attività, poiché, in assenza del fatto illecito, il danneggiato avrebbe sì realizzato il lucro, ma avrebbe comunque sopportato quei costi. La valutazione del danno, nel giudizio di rinvio, non è vincolata da obiter dicta della sentenza di cassazione, i quali non possono integrare i principi di diritto ex art. 394 c.p.c.
Il Fatto
Il 28 luglio 1987 la Polizia Municipale contestava a una venditrice ambulante l’esercizio dell’attività in assenza della prescritta licenza di commercio e, il giorno successivo, il Comune ordinava la chiusura del chiosco collocato in area prossima al litorale. Il provvedimento, impugnato dinanzi al TAR, fu annullato nel 1988, ma la venditrice non poté riprendere l’attività nel sito originario, nel frattempo assegnato ad altri ambulanti. Nel 1989 la stessa conveniva il Comune dinanzi al Tribunale di Cagliari per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla chiusura illegittima.
Il giudizio di primo grado, definito nel 2009 con l’accoglimento della domanda, proseguiva in appello. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 2017, rigettava la domanda, ritenendo che la danneggiata non avesse titolo per esercitare l’attività in assenza di autorizzazioni paesaggistiche. La sentenza era cassata con rinvio da questa Corte nel 2021, sul rilievo che il danno da lesione di interesse oppositivo non richiede l’indagine virtuale sulla legittimità dell’attività sotto altri profili. In sede di rinvio, la Corte d’appello limitava il risarcimento ai mancati incassi relativi a un solo semestre e negava il ristoro dei costi di avvio. Avverso tale sentenza la danneggiata proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente le due censure articolate nel primo motivo di ricorso, che denuncia formalmente un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma sostanzialmente prospetta la violazione dell’art. 394 c.p.c. e la mancata considerazione della domanda di rinnovo presentata nel 1988. Quanto alla prima censura, la Corte osserva che il passo della sentenza n. 21535/21 invocato dalla ricorrente costituisce un obiter dictum, non vincolante per il giudice del rinvio, e che comunque il suo significato era diverso da quello attribuito dalla ricorrente: esso intendeva escludere che il Comune potesse opporre, nel giudizio risarcitorio, il difetto del titolo edilizio mai revocato. La censura risulta pertanto infondata.
La seconda censura è invece dichiarata inammissibile. La Corte rileva che il giudice del rinvio non aveva affatto ignorato l’istanza di rinnovo presentata nel 1988, ma ne aveva escluso la rilevanza sul rilievo che l’ordinanza di chiusura costituiva un provvedimento sanzionatorio, non un provvedimento di secondo grado incidente sulla precedente autorizzazione, la quale rimaneva valida e suscettibile di proroga. La pendenza del giudizio dinanzi al TAR non impediva la presentazione tempestiva dell’istanza di rinnovo: il ritardo era quindi imputabile alla danneggiata ex art. 1227, secondo comma, c.c., con conseguente limitazione del risarcimento al solo periodo in cui l’attività avrebbe potuto essere esercitata.
Il secondo motivo di ricorso, concernente la domanda di risarcimento dei costi di avvio dell’attività, è respinto in applicazione del principio di indifferenza che governa la liquidazione del danno. Se il Comune non avesse ordinato la chiusura, la danneggiata avrebbe realizzato il lucro dell’attività ma avrebbe comunque sostenuto le spese per il suo avvio. Il cumulo tra lucro cessante e spese fisse determinerebbe pertanto, a risarcimento ottenuto, una situazione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui la danneggiata si sarebbe trovata in assenza dell’illecito.
Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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