Revoca della misura cautelare: no all’inammissibilità per il giudicato cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 24861 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice adito con richiesta di revoca ex art. 299 cod. proc. pen., o con impugnazione avverso il diniego di revoca, può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate quando rilevi la riproposizione di questioni già valutate. Non può, tuttavia, dichiarare inammissibili tout court né le richieste di revoca né le relative impugnazioni. Egli è sempre tenuto ad accertare d’ufficio la sussistenza di ragioni, anche diverse da quelle prospettate dall’interessato, e l’insussistenza dei presupposti di applicazione o di mantenimento della misura. La preclusione processuale, pertanto, opera per le singole questioni già decise in assenza di elementi nuovi, ma non legittima una declaratoria di inammissibilità della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio preterintenzionale, in concorso con altro soggetto. Dopo una prima declaratoria di perdita di efficacia della misura, il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ne aveva disposto il ripristino; la Cassazione aveva rigettato il ricorso avverso tale provvedimento.
Successivamente l’imputato aveva proposto più istanze di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. La prima era stata rigettata dal giudice della cautela, senza impugnazione. Le due istanze seguenti erano state dichiarate inammissibili per essere meramente reiterative di questioni già decise, essendosi formato, secondo il giudice, il c.d. giudicato cautelare. Avverso il rigetto dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del rapporto tra il procedimento di revoca delle misure cautelari e l’effetto preclusivo delle questioni già decise. Preliminarmente osserva che, nel caso di ordinanza genetica non impugnata con il riesame, su di essa non si forma alcuna preclusione, richiamando le Sezioni Unite n. 46201 del 2018, Sezioni Unite n. 14535 del 2006 e Sezioni Unite n. 11 del 1994, Buffa.
Nel procedimento di revoca ex art. 299 cod. proc. pen., invece, l’iniziativa è sempre attivabile dall’interessato, salvo l’effetto preclusivo delle singole questioni già decise, quando non siano sopraggiunti elementi nuovi rispetto a quelli già valutati. Da ciò discende che il giudice può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, ma non può dichiarare inammissibili le richieste di revoca o le relative impugnazioni, essendo tenuto ad accertare d’ufficio l’eventuale sussistenza di ragioni diverse da quelle prospettate e l’insussistenza dei presupposti di applicazione o mantenimento della misura, secondo il principio di cui a Sez. III n. 32707 del 2015.
Nel caso concreto, la Corte rileva l’impropria evocazione del giudicato cautelare nell’ordinanza impugnata. Il Tribunale ha dato atto della già avvenuta disamina della questione relativa al mancato allontanamento del ricorrente dal luogo di residenza e ha richiamato l’ordinanza emessa ex art. 299 cod. proc. pen., facendo riferimento a una conversazione intercettata in cui l’imputato aveva manifestato il proposito di espatriare.
La Corte sottolinea, inoltre, che la misura risulta eseguita anche in considerazione del pericolo di commissione di delitti della stessa specie ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., tenuto conto dei propositi violenti manifestati nei confronti di una persona offesa. Rispetto a tale profilo autonomo il ricorso non svolge alcuna deduzione, incentrandosi esclusivamente sul pericolo di fuga. Il ricorso, pertanto, pur cogliendo alcune aporie del provvedimento, non ne aggredisce la complessiva ratio decidendi ed è infondato. Ne consegue il rigetto, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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