Diffamazione a mezzo Facebook e motivi generici: inammissibilità del ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 12441 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la scelta del giudice di rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità, qualora i motivi si limitino a contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali, senza dedurre specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione. Nel giudizio di rinvio, il giudice conserva infatti l’inalterato potere di valutare nuovamente tutti i dati di fatto, ben potendo fondare la conferma della pena detentiva su elementi quali i precedenti penali dell’imputato, la gravità del fatto e la modalità della condotta, senza che l’eventuale annullamento parziale da parte della Corte di legittimità limiti tale sindacato.
Il Fatto
L’imputato aveva riportato condanna, confirmata dalla Corte d’appello di Firenze in data 21.1.2025, alla pena di un anno di reclusione per il reato di diffamazione commesso a mezzo Facebook ai danni di alcuni Carabinieri. La Corte territoriale aveva giudicato in sede di rinvio, a seguito dell’annullamento, da parte della Quinta Sezione della Cassazione, della precedente sentenza di secondo grado del 21.2.2020. La sentenza rescindente aveva ritenuto illogica la motivazione della pena detentiva laddove aveva desunto la spiccata capacità criminale dell’imputato dal fatto che egli avesse commesso il reato mentre era ristretto agli arresti domiciliari in relazione a fatti per i quali non era intervenuta sentenza di condanna definitiva.
La Motivazione della Corte
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha nuovamente optato per la pena detentiva, ma su basi differenti. Ha richiamato i precedenti penali dell’imputato, la gravità del fatto – consistito nella diffamazione dei Carabinieri a mezzo Facebook, con conseguente maggiore diffusione delle espressioni offensive – e la circostanza che la condotta era stata posta in essere in violazione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il ricorrente ha contestato la decisione con doglianze generiche, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dell’applicazione della pena detentiva. La settima sezione ha tuttavia rilevato che la Corte territoriale aveva assolto l’obbligo motivazionale, indicando in modo non apparente gli elementi a sostegno della conferma del trattamento sanzionatorio di primo grado.
La Cassazione ha quindi precisato che il giudice del rinvio conserva il potere di rivalutare integralmente i dati di fatto, senza che ciò contrasti con il decisum della sentenza rescindente, che aveva censurato soltanto una specifica inferenza logica, non l’esito complessivo della valutazione. Ne consegue che le censure del ricorrente, non confrontandosi con la nuova e diversa motivazione, si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione nel merito, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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