Esenzione Cosap per gli enti territoriali svincolata dalle finalità dell’occupazione (Cass. civ. Sez. I n. 23188 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, le esenzioni dettate dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993 si applicano anche al Cosap, sostitutivo della Tosap. L’inciso sulle finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica non si riferisce a tutti i soggetti elencati, ma al solo terzo gruppo, quello degli enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986. Ne deriva che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi godono di esenzione soggettiva dal canone indipendentemente dalla finalità dell’occupazione. La diversità ontologica tra tassa e canone non giustifica un trattamento disomogeneo, rispondendo i due prelievi al medesimo presupposto di fatto.

Il Fatto

Una provincia ottenne a titolo gratuito da un comune la concessione di occupazione di un’area pubblica per l’erezione di ponteggi, funzionali a lavori edili eseguiti da una società privata. Durante l’occupazione il comune annullò d’ufficio la concessione, ritenendo insussistenti le finalità specifiche richieste dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/1993, e ingiunse il pagamento del canone per l’intero periodo dell’occupazione.

La società impugnò davanti al TAR Veneto, che accolse in parte la domanda. Il Consiglio di Stato dichiarò poi il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione dell’autorità amministrativa. Seguì l’opposizione a ingiunzione davanti al Tribunale di Verona, che escluse il canone per il periodo anteriore all’annullamento. La Corte d’appello di Venezia riformò integralmente la decisione, riconoscendo l’esenzione. Il comune ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che il Cosap, avendo natura non tributaria, non tolleri l’applicazione delle esenzioni previste per la Tosap, e che l’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 abiliti il regolamento comunale solo a prevedere speciali agevolazioni, non esenzioni. Il motivo è inammissibile: non aggredisce adeguatamente la motivazione della sentenza di merito, che ha fondato l’esenzione sull’art. 49 del d.lgs. n. 507/1993, rimasto in vigore, e sull’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, che riserva alla legge statale l’individuazione dei soggetti passivi.

La Corte ribadisce che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. va dedotto, a pena di inammissibilità, con specifiche argomentazioni che dimostrino il contrasto con le norme regolatrici, senza limitarsi a contrapporre le proprie tesi a quelle del giudice di merito.

Nel secondo motivo il ricorrente, invocando un proprio precedente, sostiene che solo lo Stato sarebbe esentato, mentre gli altri enti territoriali lo sarebbero solo per occupazioni connesse alle loro attribuzioni istituzionali. La Corte non condivide questa lettura e richiama il criterio dell’art. 12 disp. att. cod. civ., secondo cui alla legge va attribuito il senso fatto palese dal significato proprio delle parole.

L’art. 49 individua tre gruppi di soggetti, ciascuno introdotto dalla preposizione “da”: il primo, composto da Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi; il secondo, dagli enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi; il terzo, dagli enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR. Come l’inciso sui culti riguarda solo il secondo gruppo, così l’inciso sulle finalità specifiche riguarda solo il terzo. Il primo insieme fa parte a sé e gode di esenzione soggettiva.

La Corte aderisce al precedente che ha disatteso l’indirizzo richiamato dal ricorrente. La provincia rientra, con lo Stato, le regioni e i comuni, tra gli enti esenti dalla Tosap e oggi dal Cosap, indipendentemente dalla finalità dell’occupazione. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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