Tremonti ambiente: quote di ammortamento non sono costi operativi (Cass. civ. Sez. V n. 29765 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione cd. Tremonti ambiente, di cui all’art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, le quote di ammortamento dell’investimento non costituiscono costi operativi idonei ad essere aggiunti al costo agevolabile. Esse sono già ricomprese nel costo originariamente sostenuto per l’investimento ambientale e la loro ulteriore deduzione integra un illegittimo bis in idem, traducendosi in un ingiusto arricchimento del beneficiario. La nozione di approccio incrementale va letta alla luce della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato del 2008, che ammette l’aggiunta dei soli costi legati all’effettivo utilizzo del bene eco-compatibile che l’impresa non avrebbe sostenuto impiegando un bene analogo di maggiore incidenza ambientale.

Il Fatto

Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate rettificava i redditi dichiarati da una società per l’anno di imposta 2010, disconoscendo una variazione in diminuzione di euro 909.412,00 riconducibile all’agevolazione ambientale per impianto fotovoltaico. La contestazione investiva, in particolare, l’inserimento del costo di ammortamento tra i costi operativi da aggiungere al costo deducibile e la data di decorrenza del beneficio.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che lo rigettava. La Commissione tributaria regionale del Veneto confermava il rigetto, ravvisando nella inclusione delle quote di ammortamento una duplicazione del beneficio fiscale, essendo il costo dell’investimento già detassato, e un contrasto con la comunicazione 2008/C 82/01. La società ricorreva quindi per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. La causa era fissata per l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, sostenendo che la nozione di approccio incrementale imporrebbe di computare tra i costi operativi anche le quote di ammortamento, pena l’azzeramento del vantaggio economico dell’investimento.

La Corte ha giudicato il motivo non fondato, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 23054/2023), che aveva già escluso la riconducibilità della quota annuale di ammortamento ai costi operativi dovuti all’investimento. Dalla disciplina comunitaria del 2008 si evince, secondo tale indirizzo, che i soli costi operativi aggiungibili al costo dell’investimento iniziale sono quelli legati all’effettivo utilizzo del bene strumentale eco-compatibile, che l’impresa non avrebbe sostenuto impiegando un bene analogo con maggiore incidenza ambientale.

La Corte ha poi ricordato che, in economia aziendale, l’ammortamento è il procedimento contabile che ripartisce su più anni il costo di beni a utilità pluriennale, nel rispetto del principio di competenza economica, come prescrive l’art. 2426 cod. civ. Il costo di acquisto di un bene destinato all’attività di impresa va riferito pro quota a ciascun esercizio di impiego: ne segue che le quote di ammortamento sono già contenute nel costo originario dell’investimento e non possono aggiungersi a esso nel calcolo del quantum deducibile.

Diversamente opinando, la stessa posta passiva verrebbe dedotta due volte: prima come costo complessivo dell’investimento e poi come quota periodica di ammortamento. Si realizzerebbe così un bis in idem illegittimo che, lungi dal perseguire un fine di incentivazione di attività socialmente utili, si tradurrebbe in un ingiusto arricchimento del beneficiario. La Corte ha segnalato la conformità di Cass. n. 18918/2025 e la convergenza di Cass. n. 8052/2025, che ha evidenziato come il regolamento 800/2008 abbia escluso dal calcolo del costo ammissibile la rilevanza di vantaggi e costi operativi.

Quanto al secondo motivo, relativo ai contributi del GSE, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. La Commissione tributaria regionale, con accertamento in fatto non censurato, aveva affermato che la stessa società aveva inserito i contributi nei propri calcoli, rendendo irrilevante la successiva affermazione in diritto sulla non cumulabilità dei benefici. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della società alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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