Cumulo solo per fotovoltaico e no alle imprese di scopo (Cass. civ. Sez. V n. 32258 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detassazione degli investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388 del 2000, la cumulabilità con le tariffe incentivanti è oggettivamente limitata ai soli impianti fotovoltaici, come chiarito dall’art. 19 d.m. 5 luglio 2012 con disposizione interpretativa. L’agevolazione non spetta alle c.d. imprese di scopo, la cui attività consiste nella prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all’ambiente da terzi: la detassazione presuppone un investimento inerente all’attività dell’impresa investitrice. La dichiarazione integrativa è ammissibile anche in sede contenziosa, poiché il termine dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 opera solo ai fini della compensazione. La mancata fruizione immediata del beneficio, dovuta a incertezza interpretativa risolta dal d.m. del 2012, non è imputabile a scelta discrezionale del contribuente.
Il Fatto
L’Ufficio notificava alla società una cartella emessa ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con cui intimava il pagamento di quanto dovuto per il disconoscimento di un credito di imposta Ires esposto con dichiarazione integrativa relativa all’anno di imposta 2012. Con quella dichiarazione la contribuente aveva fruito dei benefici della c.d. Tremonti ambiente per un investimento realizzato nel 2008, relativo alla costruzione di un impianto idroelettrico, di cui non si era avvalsa prima per dubbi interpretativi sulla cumulabilità con la tariffa onnicomprensiva.
Sciolti i dubbi per effetto dell’art. 19 d.m. 5 luglio 2012, la società riliquidava bilanci e dichiarazioni e presentava la dichiarazione integrativa. Impugnava quindi la cartella: la C.t.p. di Cuneo accoglieva il ricorso, ritenendo emendabile la dichiarazione oltre i termini dell’art. 2, comma 8-bis, e illegittimo il recupero con procedura automatizzata. La C.t.r. del Piemonte rigettava l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima ricorre per cassazione; la contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina tre motivi. Il primo, che denuncia la violazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 e degli artt. 1428 ss. cod. civ., è infondato. La scelta di valersi dell’agevolazione non integra una manifestazione negoziale di volontà: la mancata fruizione immediata del beneficio non è imputabile a scelta discrezionale del contribuente ma all’incertezza interpretativa sulla cumulabilità, risolta solo dall’art. 19 d.m. 5 luglio 2012. La dichiarazione dei redditi resta dichiarazione di scienza, emendabile anche in sede contenziosa, perché il termine decadenziale opera soltanto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione.
Il secondo motivo, relativo alla tempestività della dichiarazione integrativa rispetto all’intervenuto regime abrogativo, è ammissibile ma infondato. La Corte dà continuità al principio per cui, in tema di accesso alla detassazione, il momento di avvio del procedimento rilevante ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.l. n. 83 del 2012 è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera, con riguardo ai costi direttamente imputabili al prodotto e alla consegna dei beni.
Il terzo motivo è fondato in entrambe le censure. Quanto alla prima, il d.lgs. n. 387 del 2003 e i decreti attuativi noti come Conti energia disciplinano la specifica tariffa incentivante per l’energia fotovoltaica. L’art. 9, comma 1, d.m. 19 febbraio 2007 prevedeva che le tariffe non fossero applicabili agli impianti per cui fossero stati concessi incentivi pubblici eccedenti il 20 per cento del costo dell’investimento. L’art. 19 d.m. 5 luglio 2012, con disposizione interpretativa, ha esteso quel limite di cumulabilità alla detassazione Tremonti ambiente. Ne deriva che la possibilità di cumulo è delimitata oggettivamente ai soli impianti fotovoltaici, non agli impianti idroelettrici.
Anche la seconda censura è fondata. Quanto alle imprese di scopo, la Corte conferma l’orientamento costante: i commi 13 e 15 dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 concedono l’agevolazione alle piccole e medie imprese sul presupposto della dannosità ambientale inerente alla loro attività. La detassazione riguarda gli investimenti necessari a prevenire, ridurre e riparare i danni causati dall’attività dell’impresa investitrice. Ammettere il beneficio per chi opera su danni causati da terzi trasformerebbe l’agevolazione in un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. da 107 a 109 TFUE, alterando la concorrenza.
In accoglimento del terzo motivo, rigettati il primo e il secondo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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