Rettifica della rendita DOCFA e vaglio di legittimità sulla valutazione del merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 10304 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente all’esito di una procedura DOCFA trova legittimo esercizio quando la difformità tra i dati denunciati e quelli accertati discenda da una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi di fatto, senza che l’amministrazione sia tenuta a una motivazione più particolareggiata dell’avviso. La censura che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri a contestare l’accertamento in fatto del giudice di merito sull’effettiva mutazione dello stato dei beni è inammissibile in sede di legittimità, oltre i limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. La revisione del classamento ex art. 1, comma 335, legge n. 311/2004 concerne esclusivamente le c.d. operazioni massive, disposte d’ufficio su iniziativa comunale per microzone anomale, e non si attaglia alla rettifica conseguente a una dichiarazione di variazione presentata dal contribuente.

Il Fatto

La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rideterminato le rendite di due immobili adibiti a struttura turistico-ricettiva, portandole da quanto proposto in sede di dichiarazione DOCFA a valori più elevati. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna confermava la decisione, rilevando che la stima dell’Ufficio trovava fondamento in una puntuale relazione tecnica non contestata dalla contribuente. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il primo motivo inammissibile e, comunque, infondato. La censura, pur rubricata come violazione degli artt. 17 e 20 del r.d.l. n. 652/1939 e del d.m. n. 701/1994, non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente non contesta il rilievo, contenuto nella relazione di stima, secondo cui l’intervento di ampliamento aveva aumentato il valore dell’albergo, né produce documenti tecnici o perizie che smentiscano i valori determinati dall’Ufficio. La doglianza si risolve, in realtà, nella contestazione dell’accertamento in fatto del giudice di merito circa l’effettiva modificazione dello stato dei beni, non consentita in sede di legittimità oltre i limiti del vizio di motivazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità per l’inconferenza del richiamo all’art. 1, comma 335, legge n. 311/2004. Tale disposizione regola le operazioni massive di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali anomale, caratterizzate dall’iniziativa d’ufficio degli uffici su sollecitazione del Comune e da un aumento percentuale contenuto. La fattispecie in esame è del tutto diversa, perché conseguente all’iniziativa del contribuente: la procedura DOCFA si apre con la dichiarazione di variazione dello stato dei beni e l’accertamento dell’amministrazione non disattende i dati forniti dal dichiarante, ma li riesamina e li rivaluta con riguardo alla categoria, alla classe, alla consistenza e alla rendita.

La Corte precisa che, in tale ipotesi, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari, quando la discrasia tra valori proposti e valori attribuiti derivi da una diversa qualificazione tecnica dei medesimi elementi fattuali. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e alla sanzione ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. per la definizione conforme alla proposta accelerata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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