Tremonti Ambiente, dichiarazione integrativa ammessa in caso di incertezza interpretativa (Cass. civ. Sez. V n. 28326 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detassazione degli investimenti ambientali di cui alla cd. Tremonti Ambiente, la mancata immediata fruizione del beneficio nel relativo anno d’imposta non osta al successivo emendamento delle dichiarazioni, qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa, risolta solo dall’art. 19 del d.m. 5 luglio 2012. Il contribuente, indipendentemente dal rispetto del termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, può in ogni caso opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa dell’Amministrazione, quando questa, per effetto di errori dichiarativi a suo danno, esiga somme indebite. La legittimità della pretesa recuperatoria esercitata mediante cartella di pagamento, a seguito di accertamento meramente cartolare, non è esclusa dal carattere formale del controllo.
Il Fatto
Una società aveva realizzato, negli anni d’imposta 2010 e 2011, investimenti per l’acquisto di un impianto fotovoltaico, beneficiando della tariffa incentivante erogata dal GSE. Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2011 e i chiarimenti del d.m. 5 luglio 2012, la società si era risolta a usufruire anche dei benefici fiscali della Tremonti Ambiente, riliquidando le dichiarazioni dei redditi tramite apposita perizia sul sovraccosto ambientale.
Ricevuta una comunicazione di irregolarità e chiesta invano la revoca in autotutela, la società fu destinataria di cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato. Il ricorso introduttivo fu accolto in primo grado, ma la C.T.R. della Lombardia riformò la decisione. La società ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il terzo motivo è esaminato per primo, perché dall’eventuale decadenza dalla facoltà di emendare le dichiarazioni deriverebbe l’assorbimento delle altre censure. La Corte lo ritiene fondato in tesi, in conformità all’indirizzo costante già espresso da Cass. n. 20125/2025, Cass. n. 19564/2025, Cass. n. 33660/2022 e Cass. n. 40862/2021.
La mancata fruizione del beneficio in presenza di incertezza interpretativa è situazione assimilata a un errore dichiarativo. Il principio è esteso alla fattispecie sulla base dell’insegnamento secondo cui, in tema di dichiarazione dei redditi, l’errore di fatto o di diritto è emendabile mediante dichiarazione integrativa quando sia imputabile all’obiettiva incertezza sulla norma agevolativa (Cass. n. 34712/2022).
La Corte richiama anche il principio delle Sezioni Unite n. 13378/2016: a prescindere dal termine dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa impositiva. Nello stesso senso le successive Cass. n. 16624/2025 e Cass. n. 15211/2023. Viene inoltre valorizzata la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, che ha ammesso la fruizione “ora per allora” dell’agevolazione mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.
Passando al primo motivo, la censura è infondata nel profilo della legittimità della pretesa esercitata con cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973: l’accertamento su presupposti meramente cartolari dell’indebito utilizzo di un credito d’imposta legittima il recupero (Cass. n. 16624/2025; Cass. n. 20643/2021). Il motivo è invece inammissibile quanto alla prova: la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa, non quando si lamenti l’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie (Cass. n. 9055/2022; Cass. n. 19132/2025).
Il rigetto del primo motivo, che costituisce autonoma ratio decidendi, rende vana la fondatezza del terzo e superfluo l’esame della restante censura. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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