Accertamento analitico-induttivo legittimo in presenza di contabilità inattendibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 6701 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di impresa, ove la contabilità sia complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi. La ricorrenza dei presupposti per l’accertamento induttivo, anche nella ipotesi di inattendibilità dell’intera contabilità, non comporta l’obbligo dell’ufficio di avvalersi di tale metodo, ma costituisce una mera facoltà che non preclude la possibilità di procedere ad una valutazione analitica dei dati emergenti dalle scritture dell’imprenditore. In entrambi i tipi di accertamento resta legittimo il metodo della percentuale di ricarico sul costo del venduto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati del sistema CLIFO, recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2007, maggiori ricavi non dichiarati nei confronti del titolare di una ditta individuale, esercitante attività di intermediazione commerciale. L’Ufficio aveva rilevato una discordanza tra le fatture rinvenute nella contabilità del contribuente e gli importi comunicati dai clienti, fondando la ripresa anche sull’omessa dichiarazione di ricavi derivanti da una diversa attività di commercio elettronico.
La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo non dovuta l’IRAP e rideterminando il maggior reddito. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riteneva legittimo l’accertamento e l’assoggettabilità ad IRAP. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il contribuente deduceva la violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e 53 Cost., censurando l’accertamento per essere stato fondato su semplici dati presuntivi e su presunte discordanze contabili, ritenute frutto di errori dell’Ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, per difetto di precisione ed autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto gli atti e i documenti del procedimento amministrativo, e comunque manifestamente infondato, attesa la situazione di assorbente irregolarità contabile riconosciuta dallo stesso contribuente.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle pronunce Cass. n. 18695 del 2018 e Cass. n. 18934 del 2018, secondo cui l’inattendibilità contabile non impone all’Ufficio di avvalersi del metodo induttivo, ma costituisce una facoltà che non preclude l’accertamento analitico dei dati emergenti dalle scritture. Ha inoltre precisato che è legittimo l’utilizzo del metodo della percentuale di ricarico sul costo del venduto, come da Cass. n. 16901 del 2025.
Con riferimento al riconoscimento dei costi, la Corte ha ritenuto corretta la condotta dell’Ufficio che li ha riconosciuti in misura corrispondente alla media di settore, in linea con la sentenza Corte cost. n. 10 del 2023 e con la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 19574 e 16168 del 2025). Ha precisato che, in tal caso, incombe sul contribuente l’onere di provare gli eventuali costi eccedenti.
Il secondo motivo, riguardante l’IRAP, è stato parimenti dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, non essendo stata identificata la documentazione contabile a supporto dell’assenza di autonoma organizzazione. Quanto al versamento medio tempore di una somma di denaro, la Corte ha chiarito che tale pagamento non reca pregiudizio al contribuente, essendo l’Amministrazione Finanziaria obbligata a tenerne conto nella determinazione del dovuto.
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Nota della Redazione
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