Disconoscimento delle copie fotostatiche: onere di contestazione specifica ed efficacia (Cass. civ. Sez. 5 n. 177 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità all’originale sia compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto. Non sono sufficienti clausole di stile o generiche asserzioni. L’omessa pronuncia su un motivo di appello non implica necessariamente la cassazione con rinvio, potendo la Corte di cassazione decidere la causa nel merito ove si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, relativa a quindici cartelle e a nove avvisi di addebito. La contribuente aveva dedotto l’omessa notifica degli atti prodromici e il difetto di motivazione dell’atto. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, declinando la giurisdizione per le sanzioni da violazione del codice della strada.
L’appello avverso tale decisione era stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto generiche le censure e aveva confermato la regolarità del procedimento notificatorio. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando la mancata pronuncia del giudice di appello su numerose eccezioni riproposte, relative alla violazione dello Statuto del contribuente, ai vizi del procedimento notificatorio e alla prescrizione. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva esaurito la decisione con l’affermazione apodittica della ritualità delle notifiche, senza distinguere tra le diverse cartelle e senza pronunciarsi sugli altri motivi di gravame.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. per il mancato riconoscimento del disconoscimento delle copie fotostatiche, la Corte ha chiarito che il disconoscimento deve essere specifico e puntuale. La mera allegazione di anomalie generiche, non riferite a singoli documenti, non integra una contestazione efficace idonea a riversare sull’altra parte l’onere di provare la conformità all’originale.
La Corte ha inoltre precisato che l’omessa pronuncia su un motivo di appello non determina automaticamente la cassazione con rinvio. In base ai principi di economia processuale e alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., la cassazione può decidere nel merito quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti. Nel caso di specie, la violazione lamentata non sussisteva perché il disconoscimento era stato formulato in modo generico.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo, rigettato il secondo e cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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