L’interposizione fittizia prevale sulla distinta soggettività della società di capitali (Cass. civ. Sez. 5 n. 12992 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio, i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti possono essere imputati al contribuente quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne sia l’effettivo possessore per interposta persona. La norma non tollera che lo schermo dell’intestazione formale, inclusa quella a favore di una società di capitali, sia assunto come ragione ostativa in astratto all’imputazione sostanziale. Il giudice di merito è tenuto a verificare, alla luce degli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione e delle eventuali controprove del contribuente, chi sia il reale titolare dei redditi accertati. L’onere di provare il totale asservimento della società interposta all’interponente grava sull’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per il recupero di IRPEF, IVA e IRAP relativo al periodo d’imposta 2009, emesso nei confronti della contribuente, legale rappresentante di una s.r.l. unipersonale, in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nell’ambito di un’ipotizzata frode IVA cd. carosello. L’atto traeva origine da un p.v.c. redatto dall’Agenzia delle Dogane. La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, eccependo il difetto di legittimazione passiva, in quanto gli addebiti avrebbero dovuto essere rivolti alla società e non alla persona fisica.
La CTP accoglieva il ricorso annullando l’avviso. L’appello dell’Amministrazione veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale, la quale confermava l’annullamento, ritenendo che le obbligazioni tributarie dovessero essere imputate alla società e che l’attribuzione d’ufficio alla persona fisica della qualifica di ditta individuale non valesse a elidere il distinto soggetto giuridico. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura dell’Amministrazione. Ha affermato che l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati ad altri soggetti, anche a società di capitali, qualora sia dimostrato che egli sia l’effettivo possessore per interposta persona, non rilevando il rapporto fiscale dell’ente interposto ma quello che fa capo direttamente all’interponente. La norma postula una verifica sostanziale, non un’indagine limitata alla soggettività giuridica della società.
La CTR aveva invece applicato una regola di diritto diversa, arrestando la propria indagine a un criterio meramente formale, fondato sulla distinta soggettività della s.r.l. e sulla sua autonomia patrimoniale perfetta, senza valutare gli elementi dedotti a sostegno dell’interposizione. In tal modo, la sentenza impugnata ha precluso l’esame del presupposto applicativo della norma, ossia l’effettivo possesso del reddito, da accertarsi anche mediante presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. e secondo il riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.. La Corte ha precisato che l’Amministrazione deve provare il totale asservimento della società all’interponente, anche solo in via indiziaria (richiamando Cass., Sez. 5, n. 16454 del 2025; in termini, Cass. n. 23231 del 2022; Cass. n. 33434 del 2022; Cass. n. 33457 del 2023).
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi richiamati e provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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