Acquisizione opera abusiva e condono illegittimità non riesaminabile dopo ricorso straordinario (TAR Campania n. 435 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva e delle relative aree, le censure di illegittimità derivata per vizi del diniego di condono presupposto non sono più scrutinabili quando tale diniego si sia consolidato in forza di una decisione definitiva sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La sospensione del giudizio amministrativo, disposta in attesa della definizione del ricorso straordinario, non priva il diniego di condono della sua efficacia una volta intervenuta la decisione: il giudice non può riesaminare un provvedimento divenuto inoppugnabile. Il ricorso va pertanto respinto.
Il Fatto
Il Comune, con provvedimento del giugno 2016, ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere eseguite senza permesso di costruire e delle relative aree di sedime, già oggetto di plurime ordinanze di demolizione e ingiunzioni rimaste ineseguite. Il provvedimento di acquisizione muove dal rigetto, nel febbraio 2016, delle istanze di condono edilizio e delle connesse domande di accertamento di compatibilità paesaggistica. I ricorrenti hanno impugnato l’atto di acquisizione davanti al TAR, dolendosi del fatto che le istanze di sanatoria sarebbero state respinte per pretesa assenza di documentazione tecnica, in realtà depositata nel 2006.
Nelle more, avverso il diniego di condono essi avevano proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Con ordinanza dell’11 maggio 2021 il TAR ha sospeso il giudizio per la pregiudizialità del ricorso straordinario, revocando poi la sospensione con ordinanza del 29 novembre 2022. In data 9 dicembre 2025 il Ministero competente ha depositato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 novembre 2025, che ha respinto il ricorso straordinario, e la nota di notificazione dell’esito alle parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che nel giudizio vengono fatti valere soltanto motivi di illegittimità derivata dell’atto di acquisizione, cioè vizi del diniego di condono che ne costituisce il presupposto. Tale diniego, tuttavia, si è ormai consolidato in forza della decisione intervenuta sul ricorso straordinario, con la quale il ricorso è stato respinto.
Da ciò discende una preclusione processuale: qualunque vizio che si ritenga potesse inficiare il diniego è insuscettibile di essere riesaminato dal giudice amministrativo. Il provvedimento presupposto è divenuto definitivo e non è più contestabile in via incidentale nel giudizio sull’atto acquisitivo che ne dipende.
La sospensione del giudizio, disposta dall’ordinanza dell’11 maggio 2021 proprio in ragione della pregiudizialità del ricorso straordinario e della necessità di definire il procedimento di condono prima di adottare atti sanzionatori, ha esaurito la propria funzione con la decisione sul gravame. Venuta meno l’esigenza di attesa, le censure proposte nel ricorso non trovano più un presupposto suscettibile di scrutinio.
Il Collegio non procede, dunque, all’esame nel merito della lamentata carenza documentale, perché tale indagine presupporrebbe la contestabilità del diniego ormai definitivo. Il ricorso è respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune in euro 2.500,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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