Truffa contrattuale esclusa se gli artifizi seguono la stipula (Cass. pen. Sez. II n. 39766 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti ad esecuzione istantanea il delitto di truffa è configurabile solo quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere nella fase della trattativa e della conclusione del negozio, perché finalizzati a indurre in inganno la controparte e a farle stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso. Quando il contratto sia stato stipulato senza alcuna attività decettiva, la condotta fraudolenta può rilevare anche nella fase esecutiva, ma solo se provoca nella vittima un’attività dispositiva ulteriore rispetto a quella negozialmente convenuta. L’eventuale attività ingannevole successiva alla stipula, quando il contratto sia già stato integralmente eseguito da entrambe le parti, è penalmente irrilevante, perché diretta soltanto a nascondere l’inadempimento e a sottrarsi alle conseguenze civili dello stesso.
Il Fatto
La parte civile ricorre per cassazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato l’assoluzione dell’imputato dal reato di truffa. Questi, amministratore unico di una società, aveva venduto all’acquirente un’autovettura usata. Secondo la ricostruzione accusatoria, al momento della stipula era stata consegnata all’acquirente una copia del contratto priva della clausola peggiorativa sullo stato del veicolo, clausola poi apposta successivamente e utilizzata per negare la garanzia su motore e cambio.
Il ricorrente censura la qualificazione della condotta come mero silenzio-inerzia penalmente irrilevante, sostenendo che la manipolazione fraudolenta del contratto, unita alla successiva spendita del documento alterato, integrerebbe gli artifizi e raggiri propri del delitto. La questione riguarda la rilevanza della condotta decettiva collocata nella fase esecutiva del contratto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola della doppia conforme: quando la sentenza di appello e quella di primo grado non divergono sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente in un unico tutto organico, al quale occorre riferirsi per valutare la congruità della motivazione. Ne deriva che una singola criticità su una delle molteplici valutazioni non determina l’annullamento, se le restanti reggono la tenuta del ragionamento e non risulta disarticolato un nucleo essenziale del fatto.
Nel merito, i giudici di merito avevano escluso che l’imputato avesse indotto l’acquirente all’acquisto omettendo le reali condizioni del veicolo. Era emerso, in particolare, che l’acquirente era esperto di motori, aveva visionato e provato l’auto su strada ed era consapevole dell’età e dell’elevato chilometraggio del veicolo. L’imputato, inoltre, si era mostrato disponibile ed era intervenuto con il tagliando e con la sostituzione di un componente danneggiato.
Su queste basi la Corte ribadisce che, nei contratti ad esecuzione istantanea, la truffa è configurabile solo se gli artifizi e raggiri siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del contratto. Se il contratto è stipulato senza alcuna condotta decettiva, la truffa può collocarsi anche nella fase esecutiva, ma a condizione che la vittima, in conseguenza degli artifizi, compia un’attività dispositiva ulteriore rispetto a quella convenuta.
Nel caso di specie il contratto è stato concluso ed eseguito da entrambe le parti in un’unica operazione, con effetto traslativo immediato, consegna del bene e pagamento del prezzo. L’eventuale inadempimento di una parte, quand’anche mascherato con artifizi e raggiri, non configura la truffa, perché l’attività decettiva si è collocata dopo la stipula ed è diretta soltanto a nascondere l’inadempimento. Esclusa l’attività fraudolenta in fase di trattativa e l’attività dispositiva ulteriore della vittima, il ricorso è infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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