Notifica a mezzo posta: irrilevante la sola spedizione del CAD (Cass. pen. Sez. III n. 1236 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica a mezzo posta rimasta ineseguita per mancata consegna dell’atto, ovvero per consegna a persona diversa dal destinatario, non può considerarsi perfezionata con la sola spedizione della raccomandata che informa del deposito presso l’ufficio postale. È necessaria la prova certa della effettiva ricezione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) da parte del destinatario. Tale prova deve essere fornita mediante produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento, non essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione. L’accertamento risponde all’esigenza di garantire la conoscibilità dell’atto e il concreto esercizio dei diritti di difesa, con particolare rilevanza quando l’atto notificando sia un decreto penale di condanna, pronunciato inaudita altera parte.
Il Fatto
Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha respinto l’istanza di restituzione nel termine proposta dal ricorrente per impugnare un decreto penale di condanna emesso per violazioni urbanistiche. Il giudice ha ritenuto la notifica regolarmente perfezionata mediante spedizione postale, con invio e consegna presso il luogo di residenza dell’avviso di deposito dell’atto, mai ritirato dal destinatario.
Il ricorrente ha avuto contezza del decreto solo in un momento successivo, quando il difensore ne ha estratto copia nell’ambito di un ricorso al TAR Marche promosso contro l’ordinanza di demolizione del Comune. Ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, deducendo la mancata prova della ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso per l’assorbente ragione di cui al secondo motivo, incentrato sull’art. 8, commi 4 e 6, l. n. 890/1982 e sull’art. 170 cod. proc. pen.. Il punto di partenza è la mancanza, agli atti, dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla CAD; la seconda raccomandata risulta spedita, ma non vi è prova certa della sua ricezione.
La giurisprudenza di legittimità si è progressivamente orientata in senso più rigoroso circa gli adempimenti formali dell’art. 8 legge n. 890/1982, quando il tentativo di consegna non abbia instaurato alcun contatto diretto con il destinatario. La notifica rimasta ineseguita non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa: occorre la prova certa della ricezione. In tal senso la Corte richiama, tra le altre, Sez. 2 n. 13900 del 2016, Sez. 2 n. 24807 del 2019, Sez. 3 n. 36330 del 2021 e Sez. 5 n. 21492 del 2022.
L’orientamento ha trovato avallo nelle Sezioni Unite civili n. 10012 del 2021, secondo cui la prova del perfezionamento va data dal notificante mediante produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito, non essendo sufficiente la prova della spedizione. Il principio è stato ribadito dalle Sez. 5 n. 40867 del 2024, Sez. 5 n. 19968 del 2024 e Sez. 4 n. 4359 del 2024.
La Corte condivide tale indirizzo: la mera spedizione dell’avviso non è idonea a informare l’imputato del deposito dell’atto e della possibilità di ritirarlo, se non seguita dalla ricezione. L’adempimento assume ruolo essenziale per garantire la conoscibilità dell’atto e il concreto esercizio dei diritti di difesa. L’esigenza si fa più stringente quando l’atto notificando è un decreto penale di condanna, emesso inaudita altera parte e destinato a divenire definitivo in caso di mancata opposizione nei termini dell’art. 461 cod. proc. pen.
La conclusione è coerente con il dictum della Corte cost. n. 346/1998, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’originaria formulazione dell’art. 8, quarto comma, legge n. 890/1982, nella parte in cui non prevedeva la comunicazione del tentativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La pronuncia additiva non intendeva introdurre un adempimento ridondante, ma garantire l’effettiva conoscenza dell’atto. Solo la prova della ricezione della raccomandata informativa — e non la sola spedizione — definisce la validità della notifica. L’ordinanza è annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Ancona per nuovo esame.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.