Colpa grave osta alla riparazione se illecite non escluse dal giudice (Cass. pen. Sez. IV n. 39770 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa della colpa grave non è esclusa dalla sentenza di assoluzione, poiché il giudice della riparazione non rivaluta la valenza indiziaria dei fatti già esclusa dal giudice della cognizione, ma ne apprezza autonomamente la portata colposa rispetto all’adozione e al mantenimento della misura. Costituisce colpa grave la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell’id quod plerumque accidit, abbia creato una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. Rilevano anche condotte illecite diverse da quella ipotizzata, se si pongono in rapporto di causa ad effetto con la privazione della libertà.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. per la custodia cautelare subita in carcere dal 05.07.2021 al 22.11.2023 nell’ambito di un procedimento per il reato di art. 270 quinquies cod. pen., per avere, in concorso con altri, inviato somme destinate al finanziamento di organizzazioni terroristiche operanti in area siriana. Assolto in secondo grado perché il fatto non sussiste, con dichiarazione di immediata inefficacia della misura, e divenuta irrevocabile l’assoluzione a seguito del rigetto del ricorso del P.G., il ricorrente chiedeva l’equo indennizzo.
La Corte d’appello di Bari, con ordinanza del 05.06.2025, aveva rigettato la richiesta, ravvisando comportamenti gravemente colposi del richiedente, dedito a un’attività illecita ancorché diversa da quella ipotizzata. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo mancanza e illogicità della motivazione e violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e dell’art. 5, par. 5, CEDU.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito, richiamando Sez. Un. n. 29541 del 2020, che non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, non prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., potendo tali censure costituire solo fondamento di una questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta. Ha poi ricordato, sulla scorta di Sez. 4, n. 542 del 1994, che nei procedimenti per riparazione la cognizione di legittimità è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, non potendo investire il merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 646, comma 2, e 315, comma 3, cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha confermato il principio secondo cui il giudice della riparazione, pur non potendo utilizzare fatti esclusi dal giudice dell’assoluzione, può e deve tener conto di quelle emergenze che, non ritenute idonee quali prova dei fatti di imputazione, lo sono sul versante della colpa (richiamando Sez. 4, n. 34656 del 2010 e Sez. 3, n. 20128 del 2004). Ha precisato che la condizione ostativa rappresentata dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. si concretizza in comportamenti non esclusi dal giudice della cognizione, in relazione ai quali la riparazione può attribuire valenza diversa.
Richiamando la nozione di colpa dell’art. 43 cod. pen. e il principio dell’id quod plerumque accidit, la Corte ha ribadito che è ostativa al diritto la condotta che, per evidente e macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza, ponga in essere una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, nell’adozione di un provvedimento restrittivo o nella mancata revoca di uno già emesso (sul punto Sez. Un. n. 43 del 1995, Sez. 4, n. 43302 del 2008, Sez. Un. n. 51779 del 2013). Ha inoltre ribadito, con Sez. Un. n. 32383 del 2010, che la condotta va valutata sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente secondo cui le spiegazioni fornite dopo l’esecuzione della misura avrebbero interrotto il nesso causale. La sentenza di condanna in primo grado prova il contrario, e solo gli ulteriori sviluppi processuali hanno condotto alla spiegazione alternativa recepita in appello, relativa a un traffico internazionale di articoli elettronici per il settore automobilistico. La Corte ha confermato che le condotte del ricorrente, non escluse dal giudice della cognizione e non prive di profili di illiceità, integrano una colpa grave in stretto nesso causale con la detenzione subita, ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 2019).
Quanto alle spese, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di quelle processuali, ma non alla rifusione in favore del Ministero resistente, in conformità a Sez. Un. n. 877 del 2022.
Nota della Redazione
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