Truffa del falso operatore: i bonifici disposti allo sportello non sono operazioni non autorizzate (ABF Collegio di Milano n. 809 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dal titolare dello strumento presso lo sportello della banca, ancorché determinate da un raggiro subito ad opera di terzi, costituiscono operazioni autorizzate e non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina dettata dal d.lgs. n. 11/2010 per gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento. La circostanza che la volontà del cliente sia stata viziata dal tranello non consente all’intermediario di percepire la truffa in corso, né trasforma il pagamento in operazione non autorizzata. Resta salva la responsabilità dell’intermediario secondo il diritto comune, ove il ricorrente provi circostanze concrete idonee a configurare un concorso colposo nella mancata rilevazione della frode.

Il Fatto

Il ricorrente aveva disposto, in data 14/03/2025, due bonifici urgenti di € 30.000,00 ciascuno presso la propria filiale. Esponeva di essere stato indotto a eseguirli da un messaggio WhatsApp e da una telefonata, in cui gli interlocutori si erano qualificati come operatore dell’intermediario e Maresciallo dei Carabinieri. Lamentava che il personale di sportello non avesse nutrito sospetti, pur a fronte di appunti scritti a mano e importi rilevanti, e chiedeva la restituzione delle somme disconosciute. Aveva inoltre sporto denuncia alle autorità.

L’intermediario si costituiva rilevando che le operazioni erano state disposte personalmente dal cliente allo sportello, sulla base delle indicazioni ricevute dai frodatori, sicché non potevano qualificarsi come operazioni non autorizzate. Evidenziava che il cassiere avesse chiesto conferma di beneficiari e causali, senza ricevere alcuna informazione sulla vicenda truffaldina in corso, e che dalla stessa denuncia emergesse la condotta attiva del ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la materia regolata dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. La disciplina distribuisce gli oneri probatori in modo differenziato in caso di disconoscimento delle operazioni, con l’obiettivo di addossare al prestatore di servizi di pagamento la responsabilità degli utilizzi fraudolenti, salvo che essi siano causati da frode, dolo o colpa grave del cliente. Tale criterio di imputazione presuppone però, sul piano fattuale, che gli utilizzi non autorizzati derivino da furto o smarrimento degli strumenti di pagamento, oppure dall’illecito utilizzo dei codici dispositivi da parte di terzi frodatori.

Nel caso concreto, i due bonifici urgenti risultano eseguiti tra le ore 10:53 e le ore 10:54 del 14/03/2025, per un importo complessivo di € 60.000,00 oltre commissioni. Dalle dichiarazioni rese in sede di denuncia e dalle allegazioni contenute nel ricorso emerge che le operazioni sono state eseguite direttamente dal ricorrente, il quale, cadendo vittima di un raggiro, ha personalmente disposto i bonifici presso lo sportello seguendo le istruzioni del frodatore.

Il Collegio richiama la propria precedente decisione (Collegio di Milano n. 16551/2021), secondo cui, per quanto la volontà del cliente sia stata viziata dal raggiro, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare dello strumento, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa. Da ciò consegue l’esclusione dell’applicabilità delle norme protettive degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 11/2010, previste per gli utilizzi fraudolenti.

Il Collegio esclude altresì una responsabilità concorrente dell’intermediario secondo il diritto comune: il ricorrente si è limitato a deduzioni prive di prova in ordine all’asserito coinvolgimento del direttore e alla mancata rilevazione dell’anomalia dei bonifici. L’intermediario ha invece precisato che l’operatore aveva chiesto conferma di beneficiari e causali, vista l’entità e l’urgenza delle disposizioni, senza ricevere alcuna informazione sulla truffa in corso. Assume quindi rilievo assorbente il fatto che il ricorrente si sia recato personalmente allo sportello e abbia impartito gli ordini di bonifico. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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