Truffa del finto operatore bancario e bonifici del cliente senza rimborso PSD2 (ABF Collegio di Torino n. 344 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. L’art. 10 d.lgs. n. 11/2010 pone sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione disconosciuta è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ma l’utilizzo di uno strumento registrato non è di per sé sufficiente a dimostrare l’autorizzazione. Resta ferma la possibilità di escludere la responsabilità della banca solo in presenza di colpa grave dell’utente. La truffa del sedicente operatore bancario che induca il cliente a disporre personalmente i bonifici non integra un’operazione non autorizzata.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver esperito senza esito un reclamo, esponeva di aver ricevuto il 25 marzo 2025 alcune telefonate da un recapito riconducibile alla banca resistente. Il sedicente operatore lo avvertiva di un’intrusione indebita sul conto e di bonifici sospetti, guidandolo da remoto a disporre tre operazioni a favore di soggetti sconosciuti.

Il giorno successivo, recatosi in filiale, il cliente si avvedeva dell’effettiva esecuzione dei tre bonifici, per complessivi € 20.300,00, e ne chiedeva il rimborso all’intermediario, che opponeva riscontro negativo. Il ricorrente addebitava alla banca una condotta negligente per non aver approntato idonei sistemi di sicurezza e controllo, anche in ragione dell’importo ingente e della ravvicinata successione delle operazioni. L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità della normativa PSD2, l’avvenuta autenticazione forte delle transazioni e la colpa grave del cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 10 d.lgs. n. 11/2010, che in caso di disconoscimento addossa al prestatore l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione, precisando che l’uso di uno strumento registrato non basta da solo a dimostrare l’autorizzazione del cliente. Richiama anche l’art. 9 d.lgs. n. 11/2010 sull’obbligo di rettifica in caso di comunicazione senza indugio.

Il Collegio ribadisce poi che la diligenza dell’intermediario ha natura tecnica e va valutata secondo il parametro dell’accorto banchiere, con esclusione della responsabilità solo in presenza di colpa grave dell’utente. Su questo punto la decisione valorizza la ricostruzione contenuta nella denuncia e nel reclamo, dove il ricorrente ha amesso di aver personalmente disposto le operazioni seguendo le istruzioni del sedicente operatore.

Dirimente è ritenuta l’eccezione dell’intermediario sull’inapplicabilità della PSD2. Secondo il Collegio, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata. Il ricorrente non ha negato di aver autorizzato i bonifici: la circostanza che gli stessi siano stati disposti per riallineare la sicurezza dell’home banking non muta l’esito.

Il Collegio rileva inoltre una significativa credulità del ricorrente, che ha dato seguito a ordini di bonifico dando credito al mero intento di storno di operazioni certamente dispositive. Quanto all’asserito obbligo di blocco delle operazioni anomale, la decisione esclude che allo stato sia rinvenibile un obbligo di monitoraggio in capo all’intermediario, il quale non può impedire che i clienti dispongano liberamente delle somme disponibili sul presupposto, indimostrato, che ogni operazione anomala sia truffaldina. L’intermediario ha comunque disposto il recall dei bonifici, senza esito positivo.

Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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