Prescrizione dei buoni fruttiferi decorre dalla scadenza non dal rinvenimento (ABF Collegio di Palermo n. 3450 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei Buoni fruttiferi postali la prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla scadenza del titolo e non dal momento del suo rinvenimento. L’art. 2935 cod. civ. richiede la sola impossibilità legale dell’esercizio del diritto, mentre gli impedimenti di fatto non sospendono il termine. Il termine applicabile è quello di dieci anni dalla scadenza, in forza del DM 19 dicembre 2000, che si applica anche alle serie emesse in precedenza per i termini non ancora compiuti. L’opposizione di prescrizione dell’intermediario è pertanto legittima quando il diritto risulti estinto al momento della richiesta di rimborso.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto due Buoni fruttiferi postali della serie “AD”, sottoscritti il 16.12.1988 e il 29.12.1992. Il ricorrente, nella qualità di erede dell’intestatario originario, ha chiesto il rimborso dei titoli; l’intermediario ha eccepito la prescrizione.
Il ricorrente ha adito l’ABF chiedendo di accertare l’illegittimità dell’eccezione e di stabilire che la prescrizione decorra dal rinvenimento dei buoni, avvenuto nel 2025. L’intermediario ha contestato la competenza per materia e la ricevibilità temporale del ricorso, chiedendone comunque il rigetto nel merito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. I Buoni fruttiferi postali non sono prodotti né strumenti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati. Le relative controversie rientrano pertanto nella cognizione dell’Arbitro.
Quanto alla ricevibilità temporale, il Collegio qualifica il limite delle Disposizioni ABF come ipotesi di decadenza, coperta dall’art. 5 della Direttiva 2013/11/UE e dall’art. 141-bis, comma 2, lett. e), cod. cons.. Nei rapporti di durata occorre distinguere: se la contestazione riguarda la fase genetica del rapporto si guarda alla stipula, se riguarda l’esecuzione si guarda alla contestazione. Nel caso concreto la richiesta di rimborso è del novembre 2025, dunque pienamente ricompresa nella cognizione dell’Arbitro.
Nel merito, il Collegio rileva un’incongruenza documentale: la fronte dei due buoni appare riferibile a un unico titolo, mentre il retro è riconducibile a due buoni distinti. Non ritiene però necessario disporre integrazione, decidendo secondo il criterio della decisione più liquida. Dal retro si ricava la data di emissione e la serie: entrambi i titoli appartengono alla serie AD, emessa tra il 1° ottobre 1987 e il 31 ottobre 1995.
Sul termine prescrizionale, il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi: gli impedimenti di fatto, compreso il rinvenimento tardivo dei titoli, non impediscono il decorso della prescrizione. Il termine è quello di dieci anni dalla scadenza, previsto dall’art. 8 del DM 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie già emesse ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto. Applicando il criterio più favorevole al cliente, i titoli sarebbero scaduti rispettivamente nel 1999 e nel 2003 e si sarebbero prescritti nel 2009 e nel 2013. Non risultano atti interruttivi anteriori al reclamo del 2025.
Il ricorso è pertanto respinto, risultando legittimo il rifiuto di rimborso opposto dall’intermediario.
Nota della Redazione
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