Truffa finto operatore con bonifico autorizzato esclude responsabilità del PSP (ABF Collegio di Milano n. 5529 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata, anche se il cliente è stato indotto a disporla da un frodatore. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE e al D. Lgs. n. 11/2010. L’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non risponde a titolo oggettivo. Resta possibile una responsabilità concorrente del PSP secondo il diritto comune, ove emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode, ma solo nei casi in cui tale apporto sia concretamente dimostrato.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto, il 16 ottobre 2025, un SMS da un numero con prefisso 351, apparentemente proveniente dall’intermediario, che lo avvisava di una richiesta di bonifico in uscita e lo invitava a chiamare un numero per confermare o bloccare l’operazione. Dopo aver contattato quel numero, un sedicente operatore gli impartiva istruzioni per bloccare il bonifico. Inserito il proprio codice personale su una notifica ricevuta sul cellulare, l’operatore gli comunicava di aver bloccato l’operazione.

Alcune ore dopo, consultando l’home banking, il cliente scopriva un bonifico in uscita di € 6.300,00 verso soggetto sconosciuto. Presentava denuncia il 17 ottobre 2025 e, ottenuto riscontro negativo ai reclami, chiedeva il rimborso contestando l’assenza di rilievo dell’operazione da parte dei sistemi antifrode. L’intermediario eccepiva che il cliente aveva personalmente disposto e autenticato il bonifico, aumentando anche i massimali, e chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella qualificazione dell’operazione: il bonifico è stato eseguito direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima del raggiro e seguendo le indicazioni telefoniche del frodatore, ha personalmente disposto il pagamento. Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è compiuta per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa è da considerare autorizzata.

Ne consegue l’inapplicabilità del regime sulle operazioni non autorizzate previsto dalla PSD2 e dal D. Lgs. n. 11/2010. Il Collegio riconduce a questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore su indicazione del frodatore, come quelle “sotto dettatura”, e ritiene che vi rientrino a maggior ragione quelle, come quella in esame, compiute nella piena consapevolezza di disporre un bonifico, sia pure al fine di bloccarne un altro prospettato dal medesimo frodatore. Il Collegio non deve quindi verificare la corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del decreto citato.

Poiché l’operazione è compiuta direttamente dal cliente, l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico. Il Collegio ammette però la possibilità di una responsabilità concorrente del PSP secondo il diritto comune, ove dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Individua tre ipotesi esemplificative: la mancata disponibilità del numero verde del PSP; la mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto; il mancato rilievo di indici di frode quando il blocco avrebbe reso il cliente consapevole della natura delle operazioni.

Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso concreto. Il Collegio ritiene privi di pregio i rilievi del cliente sull’assenza di un controllo preventivo dato l’importo non usuale e il beneficiario non censito: l’intermediario ha evidenziato il limite di € 1.000,00 per i bonifici istantanei, modificato dal cliente prima dell’operazione, e l’assenza di un obbligo di verifica ex ante. Manca inoltre la prova della difformità dal profilo operativo, non essendo stati versati gli estratti conto. Il Collegio richiama infine il Regolamento (UE) 2024/886 sulla Verification of Payee, in vigore dal 9 ottobre 2025, e conclude per l’insussistenza di alcuna responsabilità dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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