Ricorso ABF rigettato per sopravvenuta cessazione della materia (ABF Collegio di Milano n. 1811 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione cd. positiva in un sistema di informazione creditizia, relativa a una richiesta di finanziamento poi rinunciata dal cliente, non integra di per sé alcun pregiudizio risarcibile quando la cancellazione sia stata disposta dall’intermediario prima della proposizione del ricorso. In tal caso ogni valutazione sulle domande ed eccezioni resta assorbita e il ricorso è rigettato. Le domande nuove introdotte in sede di repliche, che si discostino dal petitum e dalla causa petendi del ricorso, sono inammissibili.
Il Fatto
La ricorrente, già cliente dell’intermediario, deduce di essersi trovata segnalata nei sistemi di informazione creditizia a seguito di una semplice richiesta informativa circa la possibilità di ottenere un finanziamento. La segnalazione, pur eliminata, avrebbe arrecato danni alla reputazione creditizia e personale.
Chiede quindi il risarcimento del danno, quantificato in € 30.000,00, per la segnalazione illegittima e per il mancato preavviso. L’intermediario resiste, sostenendo che la richiesta di finanziamento era stata volontariamente ritirata e che la segnalazione, di tipo positivo e con esito “rinunciato”, era stata correttamente registrata; dopo il reclamo del 28/08/2025 ne aveva comunque chiesto la cancellazione. In sede di repliche la ricorrente amplia le domande, chiedendo anche la rimozione della segnalazione da tutte le banche dati e la comunicazione dei criteri di calcolo del tasso ai fini del controllo sull’usura.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità delle domande formulate nelle repliche. Le nuove richieste — rimozione della segnalazione da CRIF, Experian, CTC e Banca d’Italia, resoconto scritto dell’avvenuta cancellazione, comunicazione dei criteri di calcolo del tasso — si discostano effettivamente dal petitum e dalla causa petendi del ricorso, sicché l’eccezione dell’intermediario è attendibile.
Nel merito l’intermediario rileva, con argomenti che il Collegio definisce appropriati, che non era stata disposta alcuna segnalazione negativa in Centrale dei Rischi; che l’informazione ricevuta era stata registrata in CRIF secondo il Codice di Condotta in materia di SIC con esito “rinunciato”; che a fronte di tale situazione nessun danno poteva derivare alla cliente; e che il danno risarcibile era rimasto privo di supporto dimostrativo, essendo quantificato in modo non giustificato.
Tali ragioni non vengono però approfondite, perché superate da una circostanza documentata: a seguito del reclamo del 28/8/2025, in data 28.9.2025 era stata disposta la cancellazione della segnalazione su richiesta dell’intermediario, come previsto dall’art. 5 del Codice di Condotta.
Il ricorso risulta presentato il 30 settembre 2025, dunque in epoca successiva all’avvenuta cancellazione. Ogni ulteriore valutazione sulle domande ed eccezioni è quindi assorbita dal dato che la pretesa cancellazione si era già realizzata prima della proposizione del ricorso. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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