Furto carta e prelievi: PIN custodito con la carta integra colpa grave (ABF Collegio di Torino n. 346 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di debito, il prestatore dei servizi di pagamento è tenuto a provare, secondo la sequenza graduata dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni contestate e, in secondo luogo, il comportamento gravemente colposo dell’utilizzatore, anche per presunzioni. La prova dell’avvenuta autenticazione mediante lettura del microchip e corretta digitazione del PIN costituisce antecedente logico della valutazione sulla colpa grave. Il brevissimo intervallo temporale tra la sottrazione dello strumento di pagamento e le operazioni non autorizzate, tutte eseguite senza errore al primo tentativo, integra per presunzioni la colpa grave dell’utente, avendo il codice di accesso accompagnato la carta con grave negligenza. Ne consegue il rigetto della domanda di rimborso.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto corrente con carta di credito e carta di debito collegate, ha riferito di aver subito il furto della borsa, lasciata all’interno dell’autovettura e contenente le carte e il cellulare certificato. Secondo la sua ricostruzione, un uomo l’aveva ripetutamente fermata per chiedere informazioni stradali, distraendola, mentre un complice asportava la borsa. Il furto è stato segnalato tempestivamente al servizio clienti, con blocco delle carte.
Tra le ore 8:53 e le ore 8:55 dello stesso giorno sono stati effettuati tre prelievi ATM — uno da 1.000,00 euro e due da 250,00 euro — per un totale di 1.500,00 euro. La ricorrente ha escluso di aver custodito PIN e credenziali nella borsa e ha invocato il rischio d’impresa e l’assenza di propria colpa, inquadrando la vicenda nel furto con destrezza. L’intermediario ha resistito, sostenendo che il breve lasso di tempo tra furto e prima operazione facesse presumere la custodia congiunta di carta e PIN.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile richiamando il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). Il regime probatorio, si legge, è ispirato al principio del “rischio d’impresa”: i rischi statisticamente prevedibili legati all’attività vanno fatti gravare sull’impresa, che può ribaltarne il costo sulla massa degli utenti, secondo il richiamo al Collegio di coordinamento, decisione n. 3498/2012.
L’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010 impone al prestatore una sequenza precisa: provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti; quindi, il comportamento gravemente colposo o doloso dell’utilizzatore, anche per presunzioni. La prova di autenticazione è antecedente logico della prova della colpa grave.
Nel caso concreto le operazioni risultano autenticate con carta originale, lettura del chip e corretta digitazione del PIN, senza anomalie: l’autenticazione a due fattori è quindi documentata. Il Collegio ritiene dirimente il ridotto intervallo temporale tra il furto, collocato tra le ore 8:45 e le 8:50, e i prelievi iniziati alle 8:53. Esso denota, con sufficiente precisione e concordanza, che la carta fosse accompagnata, con grave negligenza, dal codice di accesso. Il breve lasso rende assai probabile, almeno in via presuntiva, la conservazione congiunta di PIN e strumento.
Poiché la carta è dotata di microchip e PIN e i codici risultano digitati correttamente sin dal primo tentativo, il Collegio esclude altre plausibili spiegazioni del fatto che le operazioni siano state eseguite senza errore. Richiama sul punto il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013, il Collegio di Roma, decisioni n. 5693/2016, 5398/2015 e 33/2015, il Collegio di Napoli, decisione n. 4498/2015 e il Collegio di Roma, decisioni n. 11464/2016 e 1283/2016. La domanda, pertanto, non trova accoglimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.