Il reato concorrente emerso non impone la restituzione al pm (Cass. pen. Sez. I n. 99 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la mancata contestazione di un reato emerso dagli atti e connesso a quello originariamente contestato ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., non impone al giudice di respingere l’accordo per incompletezza della contestazione, potendo il pubblico ministero procedere in separata sede. L’ipotesi integra un fatto nuovo o un reato concorrente, non un fatto diverso, con la conseguenza che non ricorre l’obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Il giudizio prosegue quindi sul thema decidendum originario, senza che possa determinarsi un indebito regresso dell’azione penale.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Oristano applicava agli imputati la pena concordata di tre anni e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per i reati di rapina aggravata e detenzione e porto di arma clandestina. L’arma era descritta come una pistola originariamente calibro 8, modificata in calibro 6,25 e trasformata in arma da sparo funzionante.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, gli imputati avrebbero dovuto rispondere anche del reato di fabbricazione di arma clandestina o, in subordine, di ricettazione, non contestati nel capo di imputazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, nell’ambito del patteggiamento, la ricorribilità per erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto. Il ricorso, invece, non segnalava un vizio di qualificazione ma lamentava l’omessa contestazione di un reato ulteriore, logicamente e cronologicamente antecedente a quelli contestati.
La Suprema Corte ha chiarito la distinzione tra fatto diverso, fatto nuovo e reato concorrente. Il fatto diverso, disciplinato dagli artt. 517 e 521 cod. proc. pen., presenta connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria. Il fatto nuovo è un accadimento autonomo che si aggiunge all’imputazione originaria, mentre il reato concorrente si configura quando il fatto è legato a quello contestato da un vincolo di connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la fabbricazione dell’arma clandestina costituiva un reato concorrente, non un fatto diverso. La Corte ha quindi escluso che il giudice fosse obbligato a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Tale potere è limitato all’ipotesi di fatto diverso, mentre per il reato concorrente non contestato il giudizio prosegue e il pubblico ministero può procedere separatamente.
La Corte ha infine giudicato l’eventuale provvedimento di restituzione degli atti come abnorme per difetto funzionale, in quanto provocherebbe un indebito regresso dell’azione penale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione fondata su una errata interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 12 c.p.p. – Casi di connessione
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 517 c.p.p. – Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza