Rinuncia alla prescrizione e diritto al giudizio di merito in appello (Cass. pen. Sez. V n. 2114 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla prescrizione del reato, ai sensi dell’art. 157, settimo comma, cod. pen., è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato e richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica, che non ammette equipollenti né può essere desunta in via congetturale da fatti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione. Una volta ritualmente formulata, la rinuncia produce l’effetto di impedire la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e impone al giudice di pronunciarsi nel merito. Ne consegue che è viziata la sentenza di appello che, pur in presenza di una valida rinuncia, dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da un procedimento per minaccia aggravata ascritta in concorso a più imputati. Il Tribunale di Foggia aveva emesso sentenza di condanna; la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma, ha dichiarato non doversi procedere per il reato contestato perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando però le statuizioni civili. Nel corso del giudizio di secondo grado gli imputati avevano dichiarato di rinunciare alla prescrizione, mantenendo ferma tale volontà fino all’ultima udienza.
Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 157, comma 7, cod. pen. e lamentando il mancato riconoscimento del diritto a essere giudicati nel merito in forza della rinuncia ritualmente espressa. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, in conformità all’esito poi adottato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla riforma introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 151, che all’art. 6, comma 1, ha riformulato l’art. 157 cod. pen. stabilendo, al settimo comma, che «La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato». Il Collegio ricorda come in precedenza la Corte costituzionale, sentenza n. 275 del 1990, avesse dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consentiva all’imputato di rinunciare alla prescrizione.
Il legislatore ha poi definito i termini di formulazione dell’atto abdicativo: la prescrizione è rinunciabile “sempre” ed “espressamente”, cioè in modo esplicito e formale. Tale sottolineatura, osserva la Corte, risponde all’intento di eliminare qualsiasi profilo di ambiguità nell’applicazione dell’istituto, escludendo che la volontà di rinuncia possa essere dedotta in via congetturale da fatti incompatibili con il proposito di avvalersi della prescrizione, come invece è consentito in ambito civilistico.
A sostegno del principio il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 18953 del 25.02.2016 (Rv. 266333-01) e, in precedenza, le Sezioni Unite n. 43055 del 30.09.2010 (Rv. 248379-01), secondo cui la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica, che non ammette equipollenti e non può desumersi implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione.
Alla luce di tali principi, il primo motivo di ricorso è ritenuto fondato. La Corte accoglie la doglianza e, con assorbimento delle ulteriori censure, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. La decisione riafferma così la centralità della rinuncia espressa quale strumento che preclude la declaratoria di estinzione del reato e riapre la via del merito.
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Nota della Redazione
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