Truffa online con pagamenti autorizzati dal cliente nessun rimborso PSD2 (ABF Collegio di Milano n. 143 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate anche quando il consenso sia viziato dal raggiro di un terzo: ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 11/2010 è non autorizzata solo l’operazione compiuta in assenza del consenso del pagatore. Non trova quindi applicazione il regime di responsabilità della PSD2 (direttiva 2015/2366/UE) e del d.lgs. n. 11/2010 sulle operazioni non autorizzate. L’intermediario è esonerato dalla prova dell’autenticazione, salvo che emerga un suo apporto causale alla frode. Restano estranee alla cognizione dell’Arbitro le domande costitutive o di condanna a un facere infungibile, come l’adozione di misure di sicurezza sui canali dispositivi.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere stata vittima, tra luglio e settembre 2025, di una truffa di investimento online: contattata tramite social network e indotta, con la promessa di guadagni maggiori, a effettuare plurimi pagamenti verso soggetti sconosciuti. Dopo il reclamo, riscontrato negativamente dall’intermediario, chiede il rimborso delle somme addebitate, previo accertamento della natura non autorizzata delle operazioni, la rimozione di oneri e commissioni e l’adozione di misure idonee di sicurezza.

L’intermediario chiede il rigetto: la stessa cliente ammette di aver eseguito le operazioni seguendo le istruzioni dei frodatori, con la conseguenza che non si applica la disciplina PSD2; i bonifici con perdita patrimoniale sono dieci; l’ordine di pagamento è irrevocabile e nessuna richiesta di recall sarebbe stata avanzata. In replica la ricorrente circoscrive la domanda restitutoria e formula ulteriori istanze istruttorie e di accertamento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio fissa anzitutto il perimetro del giudizio: le domande proposte per la prima volta in sede di replica sono inammissibili, perché l’oggetto della valutazione resta ancorato al ricorso. Quanto alla richiesta di misure di sicurezza sui canali dispositivi, essa esula dalla competenza dell’Arbitro, cui spettano le controversie su diritti, obblighi e facoltà, non le pronunce costitutive o di condanna a un facere infungibile.

Nel merito è pacifico che le dieci operazioni siano state eseguite direttamente dalla cliente, la quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto i pagamenti seguendo le istruzioni dei frodatori. Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata: non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite su indicazione del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, come le c.d. operazioni “sotto dettatura”.

Il Collegio non procede dunque alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010. In caso di operazioni compiute direttamente dal cliente l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva, salvo un apporto causale del prestatore di servizi di pagamento alla frode. Il testo individua tre ipotesi esemplificative: la mancata disponibilità del numero verde del PSP, che impedisca di verificare la genuinità delle indicazioni del frodatore; la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto; il mancato rilievo di indici di frode quando il blocco delle transazioni avrebbe reso il cliente consapevole della loro effettiva natura. Nessuna di tali condizioni ricorre nel caso concreto.

La cliente contesta la carenza di presidi antifrode rispetto a bonifici istantanei verso beneficiari anomali in un ristretto arco temporale. Il Collegio osserva però che le operazioni sono state eseguite personalmente in circa tre mesi e che l’intermediario ha potuto avviare il recall dei dieci bonifici solo quando la richiesta è stata formulata in sede di repliche. Da ciò l’assenza di specifici indici di anomalia o rischio frode ai sensi del D.M. 112/2007.

In via assorbente, i Collegi territoriali hanno statuito che le operazioni effettuate dal cliente, seppure sulla base di un consenso viziato dal raggiro, non possono configurarsi come non autorizzate: ex art. 5 d.lgs. n. 11/2010 tale è solo quella effettuata in assenza del consenso del pagatore. Il Collegio può valutare simili fattispecie soltanto ai sensi del medesimo decreto. Il ricorso, pertanto, non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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