Consenso viziato non integra transazione non autorizzata nella truffa sotto dettatura (ABF Collegio di Palermo n. 548 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite personalmente dal pagatore, che inserisca la disposizione e tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate e non rientrano tra le transazioni non autorizzate disciplinate dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva PSD II. Il consenso prestato dal cliente sulla base del raggiro di un terzo ignoto è viziato, ma resta pur sempre un consenso espresso dal pagatore: difetta il presupposto oggettivo per applicare il regime legale di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento. Rientrano in questa fattispecie le c.d. operazioni “sotto dettatura”, in cui il cliente segue le indicazioni del frodatore senza la consapevolezza di disporre una transazione. In presenza di una truffa articolata in due fasi, il danno risarcibile si determina solo con la fuoriuscita definitiva delle somme dalla disponibilità del cliente, non con il primo trasferimento verso un rapporto a lui stesso intestato. Le domande nuove proposte per la prima volta in sede di repliche sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver esperito senza esito la fase di reclamo, chiede la restituzione di € 4.000,00, pari all’importo di operazioni che assume disconosciute. Espone di essere stato contattato il 04/07/2025 da un sedicente operatore di un intermediario terzo, che lo avvertiva di un collegamento fraudolento di un dispositivo al proprio conto. Contestualmente riceveva SMS di contenuto analogo nella chat ufficiale dell’intermediario resistente. Fidatosi, seguiva le istruzioni del sedicente operatore ed eseguiva bonifici istantanei e tre trasferimenti di fondi verso il conto intrattenuto con l’altro intermediario.
Accortosi dell’ammanco, ha denunciato la truffa e ha adito l’Arbitro. L’intermediario resistente ha eccepito che le operazioni erano state disposte e autorizzate personalmente dal ricorrente, senza anomalie di sistema, e ha chiesto la rideterminazione del valore del ricorso in € 1.000,00: un bonifico era stato restituito e i tre pagamenti da € 1.000,00 cadauno erano stati accreditati su altra carta intestata al medesimo ricorrente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via preliminare la questione del valore del ricorso. Le tre operazioni qualificate come “ricarica carta” non comportano fuoriuscita delle somme dalla disponibilità del ricorrente, ma solo il trasferimento ad altro rapporto a lui intestato. Richiamando la propria decisione n. 3379 del 01 aprile 2025, il Collegio ricorda che nelle truffe in due fasi il depauperamento si realizza solo con la sottrazione finale delle somme dal rapporto di atterraggio. Spetta al cliente, se vuole il rimborso, disconoscere le operazioni eseguite sul secondo conto e chiedere la restituzione degli addebiti finali. Diversamente si riconoscerebbe un doppio rimborso delle medesime somme.
L’esame si concentra quindi sull’unico bonifico istantaneo in uscita verso terzi, di € 1.000,00, eseguito alle ore 13:35. Dalla ricostruzione dei fatti, in particolare dalle dichiarazioni rese in sede di denuncia, emerge che il ricorrente ha effettuato personalmente l’operazione seguendo le istruzioni del truffatore.
Da qui la conseguenza giuridica: l’operazione è autorizzata. Il Collegio richiama la propria decisione n. 2787/24 del 04/03/2024, ove si è affermato che chi segue le istruzioni di un truffatore presta comunque il proprio consenso all’esecuzione dell’operazione, che avviene mediante corretta autenticazione, con la conseguenza che la fattispecie non rientra tra le transazioni non autorizzate regolate dalla normativa invocata dal ricorrente. Nella medesima direzione sono richiamate ABF Palermo n. 10042/2020, ABF Roma n. 4685/2021 e ABF Milano n. 13553/2021.
Il Collegio precisa che il consenso viziato dal raggiro resta un consenso del pagatore: quando l’operazione è eseguita per intero da chi dispone il pagamento, con inserimento di tutti i fattori di autenticazione, la disciplina di responsabilità della PSD2 non trova applicazione. La sofisticatezza della truffa non muta il dato oggettivo dell’esecuzione personale dell’operazione.
Quanto alla richiesta di interessi legali, spese e rivalutazione monetaria, avanzata solo in sede di repliche, il Collegio la ritiene inammissibile perché non formulata nel ricorso. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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