Rimborso anticipato cessione quinto costi up-front recurring criterio contrattuale (ABF Collegio di Bari n. 546 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento ai consumatori estinti anticipatamente prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 104/2023, l’art. 125-sexies TUB, nella formulazione originaria e come interpretato dalla sentenza Lexitor, impone la restituzione pro quota di tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi gli oneri up-front. In assenza di una chiara e ragionevole ripartizione contrattuale tra costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce è preso in considerazione ai fini del rimborso. I costi recurring si restituiscono in proporzione lineare al periodo di dilazione non usufruito; gli oneri up-front, privi di una valida previsione pattizia sul punto, si rimborsano secondo il criterio della curva degli interessi. La previsione negoziale di irripetibilità delle commissioni è contra legem.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di due contratti di prestito rimborsabili mediante cessione del quinto della retribuzione, il primo, e della pensione, il secondo, stipulati rispettivamente il 12 dicembre 2018 e il 13 ottobre 2020 ed estinti anticipatamente sulla base dei rendiconti emessi dall’intermediario.

La cliente lamenta il diniego al rimborso dei costi corrisposti in unica soluzione all’erogazione e non maturati, quantificati in complessivi € 659,75 per il primo rapporto e € 910,00 per il secondo, oltre interessi legali; in subordine invoca il criterio della curva degli interessi. Chiede inoltre la retrocessione delle rate eventualmente versate in eccedenza e la refusione di € 200,00 per assistenza professionale. L’intermediario eccepisce la validità dell’art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950, il legittimo affidamento, la portata della pronuncia della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato dell’Arbitro: in mancanza di una chiara ripartizione tra oneri up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce rileva ai fini del rimborso, e i costi recurring si restituiscono dividendo l’importo per il numero complessivo delle rate e moltiplicando per quelle residue (richiamata ABF Coll. Coord. n. 6167/2014). Su tale indirizzo è intervenuta la sentenza Lexitor, che ha precisato come il diritto alla riduzione del costo totale del credito includa tutti i costi a carico del consumatore.

Il Collegio di Coordinamento ha poi chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e valore vincolante e retroattivo, imponendosi anche agli arbitri chiamati ad applicare norme di diritto (ABF Coll. Coord. n. 26525/2019). Ne deriva la irripetibilità convenzionale delle commissioni come clausola contra legem e la rimborsabilità degli oneri up-front, da liquidare con criterio analogo a quello pattuito per gli interessi corrispettivi, unico riferimento con forza di legge tra le parti ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., in funzione di integrazione secondo equità ex art. 1374 cod. civ..

Nel merito, le spese di istruttoria remunerano attività svolte durante lo svolgimento del rapporto e hanno natura recurring: vanno restituite in proporzione lineare. I costi di intermediazione remunerano invece prestazioni a maturazione istantanea e costituiscono oneri up-front. Il Collegio respinge l’eccezione basata sulla pronuncia C-555/21, resa in tema di credito immobiliare e giustificata dalle specificità di quel settore, che non contraddice la regola Lexitor.

Sul primo contratto, il periodo di dilazione non usufruito sarebbe di 54 rate su 60, con un rimborso teorico di € 876,00; poiché la ricorrente ha domandato il minor importo di € 659,75, il Collegio liquida quest’ultimo in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sul secondo rapporto riconosce € 910,00, adottando la curva degli interessi per gli oneri up-front e il criterio pro rata temporis per i recurring. Respinge la domanda sulle rate in eccedenza, priva di riscontro probatorio ex art. 2697 cod. civ., e quella sulle spese di assistenza, non emergendo un comportamento gravemente scorretto o dilatorio né questioni di particolare complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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