Buoni fruttiferi postali a termine: prescrizione decennale dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Milano n. 2277 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali a termine, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla scadenza del titolo e non dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione, criterio elaborato per altre serie. Per i buoni della serie a diciotto mesi la scadenza si individua al diciottesimo mese dalla sottoscrizione. La domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione degli obblighi informativi è inammissibile quando l’ultimo momento in cui tali obblighi avrebbero potuto essere adempiuti precede il limite temporale della competenza dell’Arbitro. Resta ferma la competenza per materia dell’ABF sui buoni fruttiferi, non qualificabili come strumenti finanziari.
Il Fatto
Il ricorrente agisce quale titolare di buoni fruttiferi postali della serie 18P, emessi il 12.12.2006. Sostiene che i titoli non rechino alcuna data di scadenza e che all’epoca non sia stato consegnato alcun foglio informativo contenente la durata del prodotto. Su questa base contesta l’eccezione di prescrizione opposta dall’intermediario, assumendo che il termine non possa decorrere in assenza di una scadenza certa e conoscibile, e che l’opposizione dell’eccezione contrasti con i principi di buona fede e correttezza.
Domanda quindi la condanna dell’intermediario al rimborso del valore maturato, oltre interessi, e in via subordinata il risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. L’intermediario eccepisce l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro e, nel merito, rileva che i buoni sono scaduti il 12.06.2008 e che la prescrizione si è compiuta il 13.06.2018, mentre il primo reclamo formale è del 17.05.2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656 del 21.3.2022, ribadisce la propria competenza per materia sui buoni fruttiferi postali, che non costituiscono strumenti finanziari, e la sussistenza della competenza temporale sulla domanda di restituzione di capitale e interessi.
Diversa è la sorte della domanda risarcitoria. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11113 del 2025, secondo cui la violazione della regola di condotta che radica la competenza temporale non si esaurisce necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma può assumere rilevanza per tutto il rapporto, sino alla prescrizione dei diritti che dagli obblighi informativi sono strumentali. Poiché il ricorrente non circoscrive il difetto informativo al momento genetico del rapporto, assume rilievo l’ultimo momento in cui gli obblighi avrebbero potuto essere adempiuti, coincidente con la data di prescrizione del diritto al rimborso. Nel caso concreto tale data risale al giugno 2018, dunque a un momento anteriore alla competenza dell’Arbitro: la domanda subordinata è pertanto inammissibile.
Sul merito, il Collegio accerta dall’esame dei titoli la sottoscrizione in data 12.12.2006, l’assenza della dicitura “A TERMINE” sul fronte e sul retro e l’indicazione sul retro della serie 18P. Lo storico dei tassi pubblicato dall’emittente conferma che la data di sottoscrizione ricade nel periodo di emissione di quella serie.
Il passaggio decisivo riguarda il dies a quo della prescrizione. Il Collegio ricorda che la posizione condivisa dei Collegi ABF esclude l’applicazione ai buoni a termine di diciotto mesi dell’orientamento espresso per altre serie dal Collegio di Coordinamento n. 8056/2019, che collocava il termine nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione. Individuata la scadenza nel 12.06.2008, il diritto al pagamento si è dunque prescritto il 12.06.2018. La domanda principale è non accolta e quella subordinata dichiarata inammissibile.
La decisione conferma un indirizzo consolidato: la conoscibilità della scadenza non dipende dall’apposizione di un timbro sul titolo, ma dalla tipologia del buono e dalla serie di appartenenza, elementi idonei a fondare il decorso del termine prescrizionale.
Nota della Redazione
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