Truffa telefonica e bonifico disposto dal cliente: operazione autorizzata e nessun rimborso (ABF Collegio di Milano n. 3204 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata e non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate dettato dalla direttiva 2015/2366/UE e dal D. Lgs. n. 11/2010. Rientrano in questa fattispecie le operazioni disposte dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, comprese quelle c.d. sotto dettatura e, a maggior ragione, quelle compiute nella consapevolezza di disporre un pagamento, ancorché ritenuto strumentale a storni di somme. In tali casi l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico, salva una responsabilità concorrente per diritto comune ove emerga un apporto causale del PSP alla frode.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente operatore dell’intermediario, che le prospettava accessi e movimenti anomali sul conto e le indicava le istruzioni da seguire per bloccarli e recuperare gli importi. Dopo aver chiesto prova della riconducibilità della chiamata all’intermediario, veniva ricontattata da un numero che assumeva coincidente con quello riportato sul retro della carta di debito. Seguendo le istruzioni ricevute disponeva un bonifico di € 1.669,00, senza comunicare i propri codici bancari, e presentava denuncia.

Il reclamo all’intermediario aveva esito negativo. La ricorrente ha quindi adito l’ABF chiedendo il riaccredito della somma. L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la carenza di prove, l’assenza di anomalie tecniche, l’esecuzione dell’operazione tramite app con PIN e MPIN e il tentativo, rimasto infruttuoso, di recall del bonifico. In replica la cliente ha prodotto lo screenshot dell’sms civetta e contestato una violazione della privacy per la produzione dell’estratto conto non oscurato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua l’oggetto della controversia nel disconoscimento di un bonifico istantaneo eseguito l’8 settembre 2025 e rileva che è pacifico come l’operazione sia stata disposta direttamente dalla cliente, la quale, caduta vittima di un raggiro, ha personalmente impartito l’ordine nella convinzione di proteggere il proprio conto, seguendo le indicazioni telefoniche di un soggetto qualificatosi come operatore del servizio clienti.

Da questa premessa discende il principio centrale: secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa è autorizzata. Non trovano quindi applicazione le regole sulla responsabilità per operazioni non autorizzate previste dalla direttiva 2015/2366/UE e dal D. Lgs. n. 11/2010, né il Collegio deve verificare la corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del medesimo decreto.

Il Collegio precisa però che l’esonero dalla prova di autenticazione non esclude del tutto il vaglio sulla condotta del PSP. Una responsabilità concorrente per diritto comune è configurabile quando dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode, come nei casi di mancata disponibilità del numero verde, di mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto, o di mancato rilievo di indici di frode. Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi ricorre.

Quanto agli altri rilievi, la doglianza sulla mancata assistenza post-operazione non è provata, mentre è documentato il tentativo infruttuoso di recall e la notifica push di esecuzione. La censura sulla privacy, formulata per la prima volta nelle repliche, è dichiarata ammissibile ma priva di pregio, trattandosi di produzione giustificata da ragioni di difesa e non destinata alla divulgazione a terzi. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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