Vishing e bonifico senza apporto causale della banca escludono il rimborso (ABF Collegio di Milano n. 4400 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Non trova quindi applicazione il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e al d.lgs. n. 11/2010, e l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, comprese quelle disposte nella piena consapevolezza di effettuare un bonifico. Resta possibile una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento secondo le norme di diritto comune, purché dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver ricevuto, il 15 dicembre 2025, una notifica in app relativa a un tentativo di pagamento di € 300,00 da lei non effettuato. Subito dopo veniva contattata telefonicamente da un sedicente operatore dell’intermediario, il quale la avvertiva che ignoti avevano carpito le credenziali del suo conto e che, per mettere al sicuro i risparmi, occorreva trasferire il saldo su un altro conto appositamente aperto.
La cliente disponeva così un bonifico istantaneo di € 6.127,87 a favore dell’IBAN indicatole. Il falso operatore tentava poi di accendere un finanziamento a suo nome e di farle trasferire la somma; l’operazione non andava a buon fine per il raggiungimento del massimale giornaliero. Insospettita, la ricorrente non comunicava il codice OTP ricevuto e interrompeva la conversazione, presentando reclamo e poi ricorso per ottenere il rimborso di € 6.000,00. L’intermediario resisteva invocando la colpa grave della cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nel disconoscimento di un bonifico istantaneo eseguito direttamente dalla ricorrente. È pacifico che l’operazione sia stata disposta personalmente dalla cliente, la quale, cadendo vittima del raggiro e seguendo le indicazioni telefoniche di un soggetto qualificatosi come operatore bancario, ha impartito l’ordine nella convinzione di proteggere i propri risparmi da intrusioni di terzi.
Secondo l’orientamento dei Collegi, quando il pagatore inserisce la disposizione e tutti i fattori di autenticazione l’operazione è autorizzata e non viene in rilievo il regime delle operazioni non autorizzate. Vi rientrano le operazioni “sotto dettatura” e, a fortiori, quelle eseguite nella piena consapevolezza di disporre un bonifico, come nel caso esaminato. Il Collegio non deve quindi verificare l’autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010, essendo l’intermediario esonerato dalla relativa prova e non configurandosi una responsabilità oggettiva.
Il Collegio ammette tuttavia una possibile responsabilità concorrente del prestatore secondo il diritto comune, in presenza di un apporto causale alla frode. Indica tre evenienze: la mancata disponibilità del numero verde, che impedisca di verificare la genuinità delle indicazioni; la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente contattato; il mancato rilievo di indici di frode quando il blocco delle transazioni avrebbe reso il cliente consapevole. Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie.
Il Collegio rileva, solo ad abundantiam, che la cliente non ha prodotto alcuna evidenza della chiamata truffaldina, non essendo quindi possibile stabilire se il numero fosse riconducibile all’intermediario. La banca ha inoltre introdotto da ottobre 2025 il servizio di verifica del beneficiario (VoP) ai sensi del Regolamento UE 2024/886: durante la disposizione il sistema aveva segnalato il dicitura “No Match”, che la ricorrente ha ignorato. L’intermediario ha poi bloccato il conto del beneficiario il giorno stesso e annullato il finanziamento il giorno successivo.
Da tali elementi il Collegio desume la colpa grave della cliente e l’assenza di alcun comportamento scorretto dell’intermediario, rigettando il ricorso.
Nota della Redazione
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