Truffa telefonica e furto della carta prepagata (ABF Collegio di Roma n. 1934 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di boxing e vishing, in cui la carta di pagamento in rinnovo sia intercettata durante la spedizione e il titolare comunichi il PIN a un sedicente operatore dell’intermediario, la responsabilità per le operazioni fraudolente è equamente ripartita tra le parti. Alla condotta gravemente colposa del cliente, che divulga le credenziali, si contrappone la violazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 11/2020 da parte dell’intermediario, che non fornisce prova della consegna e sopporta i rischi della spedizione. Il rimborso del 50% delle operazioni autorizzate con PIN, oltre al rimborso integrale di quelle in NCV, esaurisce il diritto del ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente lamenta di essere stata vittima di una truffa telefonica. La nuova carta prepagata, emessa in sostituzione di quella in scadenza, sarebbe stata intercettata dai frodatori prima della consegna al domicilio; gli stessi, fingendosi operatori dell’intermediario, l’avrebbero contattata inducendola a comunicare il PIN tramite sms. Le operazioni contestate risultano effettuate con la carta fisica a Napoli, mentre la cliente si trovava a Roma presso l’ufficio dell’intermediario per bloccare lo strumento.

A fronte di operazioni disconosciute per complessivi € 1.064,50, l’intermediario ha riconosciuto un rimborso di € 570,00: l’intero importo delle transazioni in NCV e il 50% delle restanti. La ricorrente chiede la restituzione integrale, pari a ulteriori € 494,50, sul presupposto che il furto sia avvenuto durante la spedizione a cura dell’intermediario. L’intermediario chiede il rigetto, invocando la legittima esecuzione delle transazioni e l’avvenuta corretta autenticazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la fattispecie come ipotesi di boxing e social engineering. La carta è stata attivata tramite app il 7.8.2025 e le operazioni contestate sono state eseguite con lettura del microchip e digitazione immediatamente corretta del PIN. Il PIN non è stato rigenerato in occasione del rinnovo, restando il medesimo della prima emissione e quindi noto solo alla cliente, che ha riferito di averlo comunicato al falso operatore.

Quanto alla posizione dell’intermediario, il Collegio rileva che lo stesso non ha fornito evidenza della consegna della carta al domicilio. Su di esso grava quindi, per l’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 11/2020, il rischio della spedizione del nuovo strumento di pagamento. La condotta del cliente integra invece una colpa grave, avendo egli divulgato le credenziali e consentito l’attivazione della nuova carta con il vecchio PIN.

Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali in materia di vishing, secondo cui la responsabilità delle parti è pari. Cita, tra le altre, la decisione del Collegio di Napoli n. 11845 del 14.11.2024, nonché le decisioni dei Collegi di Milano n. 10877 del 15.10.2024, di Bologna n. 11968 del 19.11.2024 e di Torino n. 11590/2024, che in fattispecie analoghe hanno ravvisato un concorso di colpa e ritenuto congruo il rimborso del 50% già erogato.

Il Collegio esamina anche l’eventuale rilievo della menzione del nome dell’intermediario nel testo del messaggio. Richiamando la propria decisione n. 6569/2024 in tema di spoofing, osserva che la colpa grave dell’utente è esclusa salvo la presenza di indici di anomalia, qui peraltro presenti: il messaggio non è inserito nella chat con l’intermediario e contiene errori di sintassi. La divisione al 50% della perdita risulta pertanto coerente con la fattispecie e il ricorso è respinto, senza che siano dovuti ulteriori importi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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