Truffa telefonica con spoofing e bonifici disposti dal cliente: nessun rimborso PSD2 (ABF Collegio di Torino n. 4847 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e resta fuori dal regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Il d.lgs. n. 11/2010 pone sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ma l’uso dello strumento registrato non basta da solo a dimostrare l’autorizzazione né esclude la colpa grave dell’utente. In presenza di operazioni disposte personalmente dal cliente, la responsabilità concorrente del PSP si può riconoscere, secondo le norme di diritto comune, solo quando dalla documentazione emerga un concreto apporto causale dell’intermediario alla frode. Non esiste un generale obbligo di monitoraggio ex ante e di blocco cautelativo dell’operatività.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un conto corrente e cointestataria di un secondo rapporto acceso presso l’intermediario resistente, riferisce di essere stata contattata al telefono da un sedicente operatore del settore antifrode. Con tecniche di spoofing telefonico e manipolazione psicologica, il malfattore la induceva a spostare i propri risparmi su una presunta “cassetta di sicurezza” riconducibile a un ufficiale giudiziario, prospettando un rischio per i fondi. La ricorrente eseguiva così tre bonifici, per un importo complessivo di € 25.078,00, in parte preceduti da giroconti dal conto cointestato.

Scoperta la truffa, la cliente presentava reclamo e querela, senza ottenere il rimborso. Adiva quindi l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la restituzione della somma e, in subordine, un rimborso parametrato a un concorso di colpa. L’intermediario eccepiva il difetto di legittimazione del cointestatario aderente e contestava ogni responsabilità, invocando l’autenticazione forte e la colpa grave della cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto il quadro normativo applicabile, costituito dal d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366. Gli artt. 10 e 10-bis impongono al prestatore di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione, ma precisano che l’uso dello strumento registrato non è di per sé sufficiente a dimostrare l’autorizzazione né a escludere il dolo o la colpa grave dell’utente.

Nel caso concreto, la circostanza che i bonifici siano stati eseguiti personalmente dalla ricorrente, seguendo le indicazioni telefoniche del truffatore, non è contestata. Richiamando gli orientamenti condivisi dei Collegi, l’Arbitro afferma che l’operazione compiuta per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata e non ricade nel regime di responsabilità della PSD2. La valutazione si sposta quindi sul terreno della responsabilità comune.

Il Collegio ritiene possibile riconoscere un concorso di colpa del PSP solo in presenza di un apporto causale dimostrato: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, il mancato rilievo di indici di frode che avrebbero reso consapevole il pagatore. Nessuna di queste ipotesi ricorre. La ricorrente, non riuscendo a contattare il consulente, avrebbe potuto servirsi del servizio di assistenza telefonica.

Assume rilievo decisivo, sul piano della colpa grave, la condotta della cliente: ha seguito in modo acritico istruzioni di un interlocutore sconosciuto, disponendo trasferimenti verso un terzo estraneo e non rilevando le anomalie degli sms e dell’iban indicato. Quanto al dedotto obbligo di monitoraggio delle operazioni sospette, il Collegio esclude che sussista un generale obbligo di controllo ex ante e di blocco, mancando allegazioni specifiche di negligenza dell’intermediario.

Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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