Preavviso provato e morosità specificata rendono legittima la segnalazione nei SIC (ABF Collegio di Bari n. 1028 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione del nominativo del debitore nei sistemi di informazione creditizia presuppone il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso e la veridicità sostanziale dell’inadempimento segnalato. Non sono previste forme particolari per la comunicazione di preavviso, ma grava sull’intermediario l’onere di provare che essa sia giunta al destinatario. Il preavviso è idoneo quando indica il rapporto e il debito cui si riferisce, anche per relationem tramite il rinvio a precedenti avvisi o lettere di messa in mora. La mancanza di tali indicazioni rende invalido il preavviso e, con esso, la segnalazione.
Il Fatto
Il ricorrente, debitore di un prestito finalizzato, dopo aver ritardato il pagamento delle rate e aver avviato il saldo in un’unica soluzione, contesta la legittimità delle segnalazioni negative iscritte in Crif (EURISC) ed Experian. Sostiene di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione e che, in assenza di prescrizioni sulla forma della comunicazione, l’intermediario resti onerato di provare la conoscenza della stessa da parte del destinatario, senza poter invocare la presunzione dell’art. 1335 c.c. Chiede quindi la cancellazione delle segnalazioni.
L’intermediario resistente eccepisce di aver inviato tre diffide, tutte ricevute dal cliente con avvisi di ricevimento, e che il piano di rientro sottoscritto prevedeva espressamente la segnalazione. Contesta la configurabilità di un danno e richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento secondo cui il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione rende legittime quelle successive.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato dell’Arbitro: la legittimità della segnalazione nei SIC richiede due presupposti, il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso e la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati. Sul piano formale, pur non essendo previste forme particolari per la comunicazione, è onere dell’intermediario provare la ricezione del preavviso.
Nel caso concreto le missive contenenti il preavviso risultano in atti, datate 12/02/2020, 21/05/2021 e 23/11/2022. L’intermediario ha prodotto gli avvisi di ricevimento della raccomandata A/R, con indirizzo del destinatario coincidente con quello indicato dal ricorrente al momento della sottoscrizione del prestito. L’onere probatorio è dunque assolto.
Il Collegio esamina poi la doglianza, avanzata per la prima volta in sede di repliche, relativa al contenuto del preavviso: esso deve indicare la morosità segnalata, le banche dati interessate, le conseguenze del mancato pagamento e i tempi per evitare la segnalazione. Richiamando il più recente orientamento arbitrale (Collegio di Bari, decisione n. 6386/2024), il Collegio ribadisce che non è valido un preavviso privo dell’indicazione del rapporto e del debito cui si riferisce, quando tali informazioni non siano ricavabili nemmeno per relationem.
Nel caso di specie, tuttavia, tali informazioni risultano presenti nei preavvisi di segnalazione. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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