Truffa vishing con caller ID e concorso di colpa dell’utente rimborso equitativo (ABF Collegio di Roma n. 1638 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle frodi di vishing con caller ID falsificato, in cui il truffatore contatti il cliente utilizzando un numero telefonico riconducibile all’intermediario, e negli episodi di spoofing degli SMS, non è configurabile la sola responsabilità dell’utente. Anche quando il sistema di autenticazione SCA risulti conforme alla normativa sui servizi di pagamento, il d.lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017, impone di valutare le criticità organizzative del servizio. Sussiste pertanto un concorso di colpa tra l’intermediario, che non ha adottato tutti i presidi idonei a impedire la contraffazione del numero, e l’utente gravemente negligente. Il danno da operazioni non autorizzate va liquidato in via equitativa, in misura ridotta rispetto all’importo sottratto.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto, il 04.12.2024, nove SMS provenienti da un contatto identificato con il nome dell’intermediario, dallo stesso già utilizzato per le notifiche dei movimenti sul conto. Subito dopo veniva contattato telefonicamente da un numero che risultava essere quello ufficiale dell’assistenza: il sedicente operatore segnalava un movimento sospetto dall’estero e prospettava ulteriori bonifici in uscita, guidando il cliente in una procedura per bloccarli.

Terminata la chiamata, il ricorrente rilevava l’ammanco di 3.000,00 euro e si avvedeva della truffa, chiedendo il rimborso. L’intermediario eccepiva che le operazioni erano state effettuate direttamente dal cliente, autenticate con sistema 3DS e notificate con push; contestava la negligenza del ricorrente e segnalava gli errori grammaticali degli SMS. Precisava inoltre che il numero chiamante era adibito solo al blocco carte.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto il profilo dell’autenticazione. Dai log prodotti dall’intermediario emerge che il device_id è rimasto immutato, che tutte le notifiche push sono state inviate al dispositivo originariamente registrato del ricorrente e che l’accesso in app è avvenuto con riconoscimento biometrico facciale, seguito dall’autorizzazione di ciascuna operazione. Il sistema è quindi SCA compliant, in linea con il precedente del Collegio di Roma n. 6009/2025.

La conformità tecnica dell’autenticazione, tuttavia, non esaurisce la valutazione. Il Collegio si sofferma sulla dinamica della truffa: dallo screenshot della chat, prodotto dall’intermediario e non contestato, emerge una sequenza di SMS che preannunciavano la chiamata dell’operatore e confermavano l’attendibilità delle operazioni compiute per la messa in sicurezza delle somme. Anche il registro delle chiamate conferma la ricezione della telefonata da un numero riconducibile all’intermediario, benché adibito al blocco carte.

La frode si configura così come una forma più artificiosa di vishing caller ID. In simili ipotesi, secondo l’orientamento prevalente dei Collegi territoriali, si ravvisa un concorso colposo delle parti: all’intermediario si imputa di non aver adottato tutti i presidi necessari a impedire che il truffatore chiamasse il cliente con un numero riferibile all’istituto (Collegio di Milano n. 17467/2021); al ricorrente è richiesta solo l’allegazione della lista delle chiamate (Collegio di Milano n. 22105/2021).

Il Collegio riconduce la fattispecie anche allo spoofing, presente nel caso concreto: gli SMS “esca” recavano il nome dell’intermediario e si inserivano nella conversazione contenente i messaggi genuini. In tali ipotesi è ravvisabile un concorso di colpa tra la negligenza grave dell’utente e le criticità organizzative del servizio (Collegio di Roma n. 1625/2022).

Alla luce di questi elementi e del d.lgs. n. 11 del 2010, il Collegio accerta la responsabilità dell’intermediario in concorso con la condotta gravemente negligente del ricorrente e liquida in via equitativa il danno in 2.000,00 euro, accogliendo parzialmente il ricorso. Dispone inoltre il pagamento del contributo di 200,00 euro alla Banca d’Italia e il rimborso di 20,00 euro alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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