Illecito professionale non configurabile per la mera pendenza di indagini penali (TAR Umbria n. 339 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 36 del 2023, la mera pendenza di indagini preliminari a carico di un soggetto collegato all’operatore economico non integra il grave illecito professionale rilevante ai sensi degli artt. 95 e 98 del codice dei contratti pubblici. Il perimetro della fattispecie è integralmente tipizzato dal legislatore: le ipotesi sono quelle dell’art. 98, comma 3, e i mezzi di prova ammessi sono quelli dell’art. 98, comma 6, consistenti, per l’ipotesi in esame, nella formulazione dell’imputazione, nel rinvio a giudizio, nell’applicazione di misure cautelari o nella condanna non definitiva. Ne consegue che la stazione appaltante non può esercitare alcuna autonoma valutazione discrezionale sull’affidabilità dell’operatore né è tenuta a una motivazione rafforzata quando difettino gli atti richiesti dalla norma.

Il Fatto

ANAS s.p.a. indice una gara europea a procedura aperta per un accordo quadro triennale di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione, suddiviso in dodici lotti. Al lotto 12, riferito al territorio umbro, partecipano due soli concorrenti: la ricorrente e un raggruppamento temporaneo di imprese poi risultato aggiudicatario con 74,280 punti, contro i 71,526 dell’istante.

Nel corso della verifica documentale emerge che una mandante del raggruppamento primo graduato aveva dichiarato la pendenza di un procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 per turbativa d’asta ex art. 353 cod. pen., ancora in fase di indagini. Esperito il soccorso istruttorio, il seggio conferma la regolarità della documentazione e formula la proposta di aggiudicazione efficace. La ricorrente impugna l’aggiudicazione con tre motivi, chiedendo l’annullamento, l’inefficacia del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di rito sulla costituzione autonoma della mandante. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che il raggruppamento temporaneo non istituzionalizza un soggetto distinto dalle imprese che lo compongono: ciascuna impresa è titolare di una posizione autonoma, tutelabile anche in caso di inerzia delle altre, e la legittimazione ad agire spetta tanto alla mandataria quanto ai singoli mandanti.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La parte ricorrente assume necessaria una istruttoria approfondita e una motivazione rafforzata dinanzi a un indice qualificato di illecito professionale. Il Collegio osserva che il seggio ha verificato l’insussistenza delle condizioni dell’art. 98, comma 2, rilevando che non erano stati emessi gli atti di cui all’art. 407-bis cod. proc. pen., il decreto che dispone il giudizio, una condanna anche non definitiva o un provvedimento cautelare.

Il percorso argomentativo muove dalla riforma del grave illecito professionale operata dal d.lgs. n. 36 del 2023 in attuazione della delega di cui alla legge n. 78 del 2022. Il comma 1 dell’art. 98 delimita l’ambito soggettivo: i fatti riferibili alle persone fisiche non contagiano l’operatore economico, salvo le tassative eccezioni delle lettere g) e h) del comma 3. Il perimetro oggettivo è parimenti tipizzato, perché la stazione appaltante non può decidere cosa sia grave illecito professionale né quali prove siano idonee.

Ne segue che la pendenza di indagini non costituisce causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, come pacificamente ammesso dalla stessa ricorrente, né circostanza rilevante ai fini di una valutazione discrezionale. Nessun ulteriore incombente istruttorio era dunque dovuto. Il secondo motivo, relativo ai punteggi per fresatrici e vibrofinitrici, è respinto: il disciplinare vieta le mere dichiarazioni di impegno all’adeguamento, non la dimostrazione della disponibilità tramite offerte commerciali vincolanti con data certa, firma di entrambe le parti e validità per tutta la durata dell’appalto. L’interpretazione opposta imporrebbe oneri economici sproporzionati.

Il terzo motivo, sulla pretesa nullità del contratto di avvalimento premiale, è parimenti infondato. Il contratto e la dichiarazione di piena disponibilità del laboratorio fisso e mobile individuano le risorse messe a disposizione. Quanto al corrispettivo, la sua mancata determinazione espressa non comporta invalidità, essendo ricavabile l’interesse patrimoniale dell’ausiliaria e potendo la lacuna essere colmata ai sensi dell’art. 1657 cod. civ. Il rigetto dei tre motivi travolge la domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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