Azione contro il silenzio inammissibile se provvedimento finale già adottato (TAR Campania n. 4381 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere, proposta ai sensi dell’art. 117 c.p.a., è inammissibile per carenza di interesse quando, già prima della notificazione del ricorso, il procedimento amministrativo si sia concluso con un provvedimento espresso, quale che ne sia il segno, ivi inclusa la revoca del titolo originariamente rilasciato. L’emanazione di una determinazione provvedimentale finale soddisfa, per fatto dell’Amministrazione, l’interesse pretensivo di matrice strumentale azionato con la domanda avverso il silenzio, funzionale all’ottenimento di una risposta espressa. La carenza sopravvenuta della legittimazione e dell’interesse ad agire priva il ricorso della condizione dell’azione contemplata dall’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. e ne impone la declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver ottenuto il nulla osta per motivi di lavoro subordinato e il visto di ingresso, aveva richiesto la fissazione dell’appuntamento per la procedura di primo ingresso presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Avendo successivamente rinvenuto un nuovo impiego, aveva comunicato il subentro del nuovo datore di lavoro e sollecitato la definizione del procedimento.

Ritenendo maturata l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente aveva proposto ricorso avanti al TAR per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per l’accertamento del diritto alla conclusione positiva del procedimento. L’Amministrazione si era costituita, documentando la già avvenuta conclusione del procedimento mediante la revoca del nulla osta, intervenuta in data antecedente alla notificazione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il procedimento amministrativo si era già concluso con un provvedimento espresso di revoca del nulla osta, adottato e portato a conoscenza del ricorrente prima della proposizione della domanda giudiziale.

Ha quindi osservato che l’emanazione di un provvedimento che conclude il procedimento, quale che ne sia la natura – di accoglimento, di reiezione o, come nel caso di specie, di revoca del titolo originario – determina il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato con la domanda avverso il silenzio, il quale è funzionale all’ottenimento di una risposta espressa dell’Autorità.

Conseguentemente, il presupposto ontologico dell’azione, ossia l’inerzia dell’Amministrazione, era venuto meno in un momento antecedente alla notificazione del ricorso, con la conseguente carenza ab origine della legittimazione e dell’interesse ad agire. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, nel giudizio ex art. 117 c.p.a., il bene della vita cui tende il ricorrente – salva l’ipotesi di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a. – è costituito dall’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, in ossequio all’obbligo di chiarezza e di tempestiva conclusione del procedimento sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e dall’art. 97 Cost., quale che sia il segno della determinazione assunta.

La domanda è stata pertanto dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.

Riferimenti normativi: art. 117 c.p.a.; art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.; art. 31, comma 3, c.p.a.; art. 2, legge n. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *